REGOLAMENTO REGIONALE 9 Agosto 2007, n. 12 - Disciplina dell''organizzazione professionale di congressi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 80 e 108, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina i requisiti e le modalita' per l'esercizio dell'attivita' di organizzazione professionale di congressi, nonche' i criteri e le modalita' per la istituzione e la gestione dell'elenco provinciale delle imprese professionali di congressi.

    Art. 2.

    Impresa professionale di congressi

  2. L'impresa professionale di congressi svolge continuativamente ed in via principale le attivita' di cui all'art. 80, commi 1 e 2 della legge regionale n. 18/2006. 2. L'impresa professionale di congressi ha il compito di progettare, pianificare, gestire e coordinare gli eventi da organizzare, fornendo i relativi servizi e svolgendo, se richieste, funzioni di consulenza anche in materia di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche e gestione del budget. 3. L'utilizzo della denominazione di impresa professionale di congressi e' subordinato: a) al possesso dei requisiti di cui all'art. 3; b) all'esercizio dell'attivita' secondo le modalita' di cui all'art. 4; c) all'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art. 5. 4. I soggetti che svolgono, continuativamente ed in via principale, le attivita' di cui all'art. 80, commi I e 2 della legge regionale n. 18/2006 senza l'iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art. 5 non possono utilizzare la denominazione di "impresa professionale di congressi".

    Art. 3.

    Requisiti dell'impresa professionale di congressi

  3. L'impresa professionale di congressi possiede i seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; b) comprovato svolgimento prevalente da almeno tre anni delle attivita' di cui all'art. 80, comma 1 della legge regionale n. 18/2006; c) curriculum aziendale con almeno dieci clienti congressuali differenti; d) disponibilita' permanente di una struttura operativa fissa, con sede propria adeguatamente attrezzata; e) rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali. 2. Per le imprese professionali di congressi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT