Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Maternita' e infanzia - Tutela delle lavoratrici madri - Interruzione della gravidanza verificatesi prima del centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione - Superamento del periodo di comporto per malattia per impossibilita' di accordare, al relativo periodo di astensione antici...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) promosso con ordinanza del 16 dicembre 2006 dalla Corte d'appello di Venezia tra O.A.A. e la Fitt s.p.a. iscritta al n. 274 del registro ordinanze 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti l'atto di costituzione della Fitt. s.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore Maria Rita Saulle; Uditi gli avvocati Paolo Rettore, Giancarlo Antuzzi e Lucio Laurita Longo per la Fitt s.p.a. e l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 16 dicembre 2006, la Corte d'appello di Venezia, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri), per violazione degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione;

che il giudizio a quo ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il licenziamento operato dalla Fitt s.p.a. nei confronti di una propria dipendente, per superamento del periodo di comporto di malattia, a tal fine computando il periodo di astensione anticipata fruito dalla stessa in dipendenza dello stato di gravidanza;

che, essendo intervenuto un evento abortivo alla ventunesima settimana, risulterebbe preclusa - secondo il giudice di primo grado - la possibilita' di accordare al relativo periodo di astensione anticipata dal lavoro la tutela prevista per la maternita', in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1026 del 1976, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della legge "l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza che si verifichi prima del centottantesimo giorno dall'inizio...

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