LEGGE REGIONALE 7 Novembre 2007, n. 53 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 [Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 'Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)'].

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del

14 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002

  1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 [Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"] e' aggiunto il seguente:

    "4-bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.".

    Art. 2.

    Entrata in vigore

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

    La presente legge e' pubblicata nel...

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