LEGGE REGIONALE 7 Novembre 2007, n. 54 - Disciplina dell''attivita'' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l''anno 2007 ai sensi dell''art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
14 novembre 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura degli uccelli selvatici da richiamo prevista dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 2.
Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo
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Le province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2007, di uccelli appartenenti alle specie di cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge.
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L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di e 15,00 a soggetto.
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L'attivita' di cattura degli uccelli salvatici da richiamo si effettua dal 10 ottobre al 31 dicembre 2007.
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Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attivita' di cattura.
Art. 3.
Vigilanza e controllo
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La vigilanza ed il controllo sull'attivita' di cattura e' affidata ai soggetti di cui all'art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
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Le province trasmettono, entro il 31 gennaio 2008, all'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e al competente...
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