LEGGE REGIONALE 12 Novembre 2007, n. 55 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del

21 novembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 28/2005

  1. Il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), e' sostituito dal seguente:

    "3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali e' soggetto a previo nulla osta delle competenti autorita' che stabiliscono le modalita' e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 104 della legge regionale n. 28/2005

  2. Il comma 2 dell'art. 104 della legge regionale n. 28/2005 e' sostituito dal seguente:

    "2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore e' punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione e' irrogata al titolare del titolo abilitativo".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 113 della legge regionale n. 28/2005

  3. La lettera b) del comma 3...

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