Sentenza nº 546 da Campania, Napoli, 05 Febbraio 2008

Data di Resoluzione05 Febbraio 2008
EmittenteCampania - Napoli

n.546/08 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Campania - Sezione settima -

composto dai Magistrati:

1) dr. Francesco Guerriero - Presidente

2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere, rel.

3) dott. Carlo Polidori - 1^ Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2456/2000 R.g., proposto da Catignani Bruno, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Michele Lima, con domicilio eletto in Napoli, via Luigi Fontana, presso l'avv. Ettore Cappuccio

contro

il Ministero di Grazia e Giustizia (oggi di Giustizia), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria presso il suo Ufficio distrettuale di Napoli, via Diaz, n. 11

per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto del 12 gennaio 2000, con il quale il Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia irroga al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi, con decorrenza a 15 giorni dalla data del decreto;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Fatto e Diritto

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato il 16 marzo 2000 e depositato il successivo giorno 17 dello stesso mese, l'agente del Corpo di polizia penitenziaria Bruno Catignani si duole del decreto dirigenziale n. 107976 del 12 gennaio 2000, cui tramite gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi.

Nella prospettazione attorea, la determinazione dell'amministrazione è illegittima in primo luogo in quanto, in violazione dell'art. 7, comma 6, del d. l.vo 449 del 1992, sopravvenuta oltre venti mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (primo mezzo); di poi, la stessa sarebbe viziata da eccesso ed abuso di potere, poiché detto avvio del procedimento è intervenuto a distanza di oltre nove anni dai fatti (1992), dei quali l'amministrazione aveva avuto immediata conoscenza, in dispregio quindi del principio dell'immediatezza (secondo e terzo mezzo), nonchè di immutabilità e specificità poichè, partendosi dalla contestazione di fatti accaduti sette anni prima senza far riferimento ad altro, nel decreto impugnato si fa cenno al solo dato della condanna penale e ad una presunta inaffidabilità per il servizio, smentita dai rapporti informativi succedutisi nel tempo (quarto e quinto mezzo).

2- L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa attorea, senza spiegare difese scritte.

Con ordinanza collegiale n. 1739 del 5 aprile 2000 la domanda incidentale di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è stata accolta nella considerazione che, nel mentre "dalla documentazione in atti risulta che i fatti ascritti al ricorrente sono stati accertati con sentenza del 21 maggio 1997 della Corte di appello di Napoli, passata in giudicato il 22 settembre 1997", il procedimento disciplinare "culminato con il provvedimento impugnato è stato instaurato con atto di contestazione del 31 maggio 1999", con violazione "della normativa sui termini vigente in subiecta materia".

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2008 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

3- La prima denuncia proposta dal ricorrente attiene alla violazione del primo termine fissato dalla legge per l'inizio del procedimento disciplinare all'esito della definizione del processo penale. Trattasi dell'art. 7, comma 6, del d.l.vo n. 449 del 1992 (recante la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la...

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