Ordinanza del 5 ottobre 2007 emessa dal Tribunale di Napoli - Sezione per il riesame nel procedimento penale a carico di Pianese Pietro Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini ordinari di fase - Mancata previsione - Violazione dei principi ...

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza.

I n f a t t o In data 29 gennaio 2007 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Pianese Pietro, per il reato di cui all'art. 73, legge droga (v. ff.ll. 19 e 173).

Dal raffronto dell'imputazione per la quale era adottata la misura (fl. 173) con quella indicata in premessa dell'ordinanza (fl. 19 capo f), e dalla parte motiva dell'ordinanza stessa (fl.173), si evince chiaramente che il provvedimento restrittivo riguarda il reato nella sua ipotesi semplice (nonostante nella parte dispositiva del provvedimento sia stata mantenuta, ma solo nella indicazione della norma violata, l'indicazione dell'art. 7, legge n. 203/1991). Essendo il Pianese detenuto in Olanda per altra causa, lo stesso g.i.p. emetteva in pari data mandato d'arresto europeo, che veniva eseguito in data 28 febbraio 2007 (v. verb. d'arresto ex art. 21, primo comma, legge sulla consegna, in pari data, della Polizia di Brabant-Noord Distretto Aa&Bomme Team West, trasmesso e ricevuto in pari data il 5 marzo 2007). Risolvendo una questione di diritto intertemporale (v. fl. 14) in data 21 giugno 2007 il Tribunale del riesame, in altra composizione, pronunciandosi su un gravame proposto dal co-indagato Pianese Antonio gravato della medesima imputazione, fissava in mesi tre i termini (di fase) di custodia cautelare, disponendone la scarcerazione. In conseguenza di detta pronuncia, il 23 giugno 2007 anche Pianese Pietro chiedeva di essere scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare (fl. 12), essendo detenuto (all'estero) per la medesima imputazione dal 28 febbraio (l'indagato di fatto invocava altresi', attraverso un sia pur non pertinente riferimento all'effetto estensivo dell'impugnazione fondato su motivi non esclusivamente personale, art. 587 c.p.p., la parita' di trattamento derivante dall'esistenza di un giudicato cautelare o endo-processuale). La questione insorta a seguito di tale istanza non aveva ad oggetto la durata (mesi tre) dei termini di fase (v. ordinanza con la quale il g.i.p., pur rigettando la richiesta, da' atto di cio': fl. 175, "In primo luogo..."), bensi' la possibilita' di computare, a fini di decorrenza della custodia cautelare, la detenzione sofferta all'estero prima della consegna all'a.g. italiana. Il p.m. chiamato ad esprimere parere sull'istanza (fl. 18) assumeva che "la detenzione cautelare subita all'estero... non e' computabile agli effetti dei termini di durata della custodia cautelare, fin tanto che la persona richiesta non sia posta a disposizione della giurisdizione italiana", ed indicava a sostegno una pronuncia in tal senso della S.C. (Cass. pen., sez. VI, n. 7705 del 19 dicembre 2006). Il g.i.p. (fl. 175) rigettava l'istanza sul presupposto che "il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale", quindi "... solo ai fini dei termini massimi di fase... e non anche ai fini del computo dei termini ordinari di fase...", assumendo a sostegno di tale decisione la lettera della norma dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (che disciplina appunto il mandato d'arresto europeo). Faceva osservare la difesa, nell'indicata istanza di revoca della misura e, piu' diffusamente, nell'atto di appello avverso l'ordinanza di rigetto della citata istanza, che in materia analoga il Giudice delle leggi ha sanzionato tale interpretazione. In effetti, la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 21 luglio 2004 ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 722 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.". Il g.i.p., sul punto, faceva osservare che la decisione della Corte riguarda l'art. 722 cit. che disciplina la custodia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT