LEGGE REGIONALE 28 Dicembre 2007, n. 28 - Norme sull''istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

(Pubblicata nel supll. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilita' per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

  2. La Regione, ferme restando le competenze gia' attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarieta', promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.

  3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.

  4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui e' garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

  5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

  6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attivita' e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.

    Art. 2.

    O g g e t t o

  7. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alle tutela del principio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

  8. Gli interventi hanno per oggetto:

    1. la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;

    2. l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;

    3. il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;

    4. il sostegno per il mantenimento, l'amplia mento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;

    5. la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;

    6. la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessita' educative speciali;

    7. lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;

    8. la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

    9. il sostegno del merito scolastico e formativo;

    10. l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

    11. il sostegno della mobilita' internazionale;

      1) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunita' e all'alternanza scuola lavoro;

    12. la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1.

      Art. 3.

      Destinatari

  9. Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in eta' scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

  10. Gli interventi sono rivolti altresi' agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

    Art. 4.

    Interventi

  11. Gli interventi di cui all'art. 2 sono cosi' individuati:

    1. attivita' di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi cosi' definiti dal piano triennale di cui all'art. 27;

    2. azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessita' educative speciali;

    3. servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;

    4. erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

    5. attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 34 della Costituzione;

    6. istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;

    7. azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualita' dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuita' tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonche' forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

    8. realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;

    9. sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;

    10. interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.

    Art. 5.

    Accordi di collaborazione

  12. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sui territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

    Art. 6.

    Assistenza scolastica

  13. La Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresi' gli obiettivi ed i criteri degli stessi.

    Art. 7.

    Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico

  14. La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico, individuando altresi' gli obiettivi ed i criteri degli interventi.

    Art. 8.

    Dotazioni librarie

  15. La Regione, con il piano triennale di cui all'art. 27, ha facolta' di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.

  16. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librarie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'art. 27 ha facolta' di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librarie degli istituti.

  17. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'art. 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche piu' svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all'art. 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali.

    Art. 9.

    Piani annuali provinciali

  18. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all'art. 27 ed erogano altresi' le relative risorse.

    Art. 10.

    Valorizzazione delle eccellenze e del merito

    ...

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