Ordinanza del 19 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da C. E. contro D. D. Patrocinio a spese dello Stato - Azione di disconoscimento della paternita' proposta dalla madre ammessa al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa dell'anticipazione a carico dell'e...

IL TRIBUNALE Ha emanato la seguente ordinanza nel procedimento sub n. 5777/05 r.g., pendente tra: C. E., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Claudio Antonucci, domiciliatario, attore; e D. D., contumace, convenuto; e pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo tribunale, intervenuto. Premesso che nella presente causa l'attrice chiede accertarsi che il convenuto D. D., dal quale e' separata giusto decreto di omologa dd. 18 marzo 2005 di questo tribunale, non e' padre di D. G. L. nata dall'unione dell'attrice con un terzo il 1 luglio 2005 e pertanto entro i trecento giorni dalla data della separazione;

che l'attrice, con atto dd. 11 agosto 2005 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

che in corso di causa veniva disposta c.t.u. al fine di accertare o escludere la paternita' del convenuto nei confronti della piccola D. G. L.;

che il c.t.u. faceva presente che puo' procedersi all'esame ematologico necessario solo dietro pagamento all'ASL di competenza della somma di € 1.572,62, corrispondente alle spese di laboratorio;

che pertanto il g.i., con ordinanza dd. 8 marzo 2006, disponeva liquidazione dell'acconto sul compenso del c.t.u. a carico dell'Erario e anticipazione a carico di quest'ultimo di detta spesa di laboratorio;

che successivamente, con comunicazione dd. 5 maggio 2006, agli atti, si faceva presente non essere stato ancora pagato l'importo necessario per procedere all'esame. Rilevato che l'art. 131, terzo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede che l'onorario spettante al c.t.u. venga prenotato a debito;

che l'art. 131, quarto comma, lett. c) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento alle spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico, prevede che le stesse siano anticipate dall'Erario;

che quindi con ordinanza dd. 24 maggio 2006, resa fuori udienza, il g.i. - nel rilevare che "con riferimento alle "spese sostenute dall'ausiliario del magistrato per l'adempimento dell'incarico"", l'anticipazione prevista per tali spese si risolve nel pagamento nelle mani del c.t.u. al termine della definizione della controversia; che pertanto tali spese, nella fattispecie, dovrebbero essere anticipate di tasca propria dal c.t.u., cui poi spetterebbe diritto di rimborso che, per quanto si possa azzardare la certezza nell'an, si presenta quantomeno incerto nel quando...

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