Ordinanza del 3 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Gragnano nel procedimento promosso da Cesarano Savino contro G.O.R.I. S.p.A. Acque e acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti cent...

IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 5877/04 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2004 tra Cesarano Savino, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Caligiuri e Alessandro Indipendente, presso cui elettivamente domicilia in Gragnano, alla via Vittorio Veneto n. 146, giusta procura alle liti, attore e Gori S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Sorrento alla via Fuorimura n. 20/b, presso lo studio degli avv. Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico dai quali e' rapp.ta e difesa giusta procura alle liti, convenuta. Letti gli atti di causa; Considerato che con atto di citazione notificato in data 17 novembre 2004, il sig. Cesarano Savino evocava innanzi a questo giudice la G.O.R.I. S.p.A., esponendo in fatto che, essendo egli titolare dell'utenza idrica n. 2401 03778, relativa all'immobile sito a Gragnano, in via San Giacomo n. 25, aveva provveduto al pagamento della somma di € 70 a titolo di canone di depurazione per l'anno 2003, a mezzo versamento sul c.c. postale n. 39268578 intestato alla GORI S.p.A., societa' subentrata nella gestione del servizio idrico integrato al Comune di Gragnano. L'attore, sempre in punto di fatto, affermava che la societa' convenuta aveva richiesto il pagamento del canone di depurazione nella fattura n. 003460A/G del 26 luglio 2004, pur non avendo effettuato ne' potendo effettuare il servizio di depurazione delle acque reflue, per essere notoriamente carente degli appositi impianti. In diritto, l'attore asseverava la giurisdizione dell'Autorita' giudiziaria ordinaria in quanto, come peraltro confermato da diverse pronunce della Cassazione, SS.UU. (ex plurimis Cass., SS. UU. 8522/02), a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 258/2000 (di correzione ed integrazione del precedente d.lgs. n. 152/1999), e, piu' specificamente, a seguito dell'introduzione dell'art. 24 del cennato d.lgs. n. 258/2000 di modifica ed integrazione dell'art. 62, d.lgs. n. 152/1999, a partire dal 3 ottobre 2000, il canone di depurazione aveva perso la natura tributaria, sicche', dalla suddetta data, aveva assunto valore di corrispettivo di diritto privato. L'attore, continuando la sua prospettazione giuridica, soggiungeva che il canone di depurazione, essendo sprovvisto di connotazione tributaria, rappresentava ormai il corrispettivo di una prestazione complessa correlata all'approvvigionamento idrico civilisticamente sussumibile nella disciplina del contratto di somministrazione, e che, proprio in virtu' della fisionomia tariffaria del canone di depurazione, in assenza della fruizione del servizio per la depurazione delle acque reflue, non poteva che aversi diritto alla restituzione delle somme pagate a tale titolo. A sostegno delle sue tesi, l'attore ribadiva che tale principio di diritto privatistico era stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza tributaria, menzionando all'uopo la sentenza n. 319/2001 della Commissione tributaria di Milano, nella quale veniva statuito che "nessuno e' tenuto al pagamento di un tributo quale corrispettivo di un servizio non reso e non ha rilievo sostenere che il corrispettivo sarebbe comunque dovuto per la raccolta di fondi per attirare detto servizio in futuro". Per tutto quanto detto, l'attore chiedeva alla giustizia adita che venisse accertata per l'anno 2003, la non debenza della quota del servizio idrico integrato corrispondente al canone di depurazione delle acque reflue, e che, per l'effetto, la societa' convenuta venisse condannata alla restituzione delle somme pagate a tale titolo. Costituitasi in giudizio, la societa' convenuta chiedeva...

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