Ordinanza del 27 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Patti - Sezione distacata S. Agata Militello nel procedimento civile promosso da Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo contro R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente (nel...

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2006 nella causa iscritta al n. 389/04/C R.G., osserva quanto segue. Con decreto pronunciato il 6 luglio 2004 dal Tribunale di Patti - Sezione distaccata di Sant'Agata di Militello veniva ingiunto alla Sirio Impianti s.n.c. di Faranda Leone e Bonfiglio Carmelo di pagare alla R2 s.n.c. di Rubino Aldo & C. la somma di 15.426,00 euro, oltre agli interessi al tasso legale e alle spese del procedimento. Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 22-23 luglio 2004. Contro di esso la societa' debitrice proponeva opposizione con atto consegnato il 4 ottobre 2004 all'ufficiale giudiziario e da questi notificato in data 8 ottobre 2004 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. per non essere stata reperita alcuna delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. nel domicilio del procuratore del ricorrente. Costituitosi l'opponente in data 18 ottobre 2004, il creditore opposto eccepiva preliminarmente la tardivita' della costituzione (peraltro rilevabile anche d'ufficio: Cass. n. 4294/04; Cass. n. 2707/90) sul presupposto che il relativo termine avrebbe cominciato a decorrere gia' dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e sarebbe quindi spirato il 14 ottobre 2004. Rispetto ad ogni altra questione va preliminarmente vagliata quella attinente alla legittimita' costituzionale del complesso di norme che fa decorrere il termine per la costituzione dell'opponente nel giudizio di' opposizione a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'atto di opposizione. Se infatti il combinato disposto degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c. fosse da interpretare altrimenti, nel senso cioe' che il termine per la costituzione dell'opponente inizi a decorrere gia' dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario, la presente causa sarebbe destinata a concludersi con una declaratoria di improcedibilita' dell'opposizione proposta, essendo nel diritto vivente equiparata la costituzione tardiva alla mancata costituzione agli effetti di cui all'art. 647 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 16117/2006; Cass. n. 10116/2004; Cass. n. 849/2000; Cass. n. 6304/1999). L'improcedibilita', quando la relativa causa sia stata comunque iscritta a ruolo (non importa se, tardivamente, dall'opponente ovvero dal solo opposto), va dichiarata con sentenza in via pregiudiziale rispetto ad altre pronunce di rito e di merito e - come poc'anzi si e' detto - puo' essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 2707/1990). La Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di pronunciarsi sulla questione della legittimita' degli articoli del codice di rito che disciplinano la costituzione in giudizio dell'opponente a decreto ingiuntivo, laddove fanno decorrere il termine di costituzione dalla notifica dell'opposizione, anziche' dalla...

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