Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Banca di Piacenza - Soc. Coop. per azioni contro I.C.A. s.r.l. Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicita' - Ricorso avverso avviso di accertamento proposto dal soggetto fornitore dei servizi oggetto della pubblicita' (nella...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 41/07, depositato il 25 gennaio 2007, avverso avviso di accertamento n. 715 - Pubblicita' 2006; Contro I.C.A. S.r.l. proposto dal ricorrente: Banca di Piacenza Soc. coop. per azioni, via Mazzini n. 20 - 29100 Piacenza, difeso da Coppolino avv. Antonino, via S. Franca n.7/A - 29100 Piacenza.

F a t t o Con atto depositato il 25 gennaio 2007 la "Banca di Piacenza soc. coop. per azioni" ricorreva a questa Commissione contro avviso notificato il 18 novembre 2006 dalla "ICA S.r.l. Imposte Comunali Affini", concessionaria del servizio pubblicita' del Comune di Piacenza che aveva accertato l'omessa denuncia e versamento della imposta sulla pubblicita' per l'anno 2006 per n. 5 cartelli bifaccciali di mq 10 complessivi, esposti in viale Patrioti. La societa' ricorrente esponeva di avere stipulato con la Pubblitop S.r.l. un contratto per l'utilizzo dei cinque spazi pubblicitari per un solo anno (dal 10 giugno 2003 al 10 giugno 2004) senza tacita proroga, pattuendo un corrispettivo (comprendente l'imposta comunale sulla pubblicita) fatturato e pagato. Venuta a conoscenza all'inizio del 2006 che i detti spazi erano ancora utilizzati, diffidava formalmente la Pubblitop (racc. del 16 gennaio e 26 febbraio 2006) a rimuovere la pubblicita'; ma la societa' non provvedeva ed il 13 luglio 2006 era dichiarata fallita. Diffidava quindi la ICA a provvedere alla copertura degli spazi. La ricorrente sosteneva di non essere tenuta al pagamento della imposta per una pubblicita' mai voluta e per la quale l'obbligo del pagamento incombeva alla Pubblitop quale titolare del mezzo pubblicitario; di essere totalmente estranea al rapporto tributario, cosi' che la applicazione di sanzioni ledeva i suoi diritti di contribuente, mentre la mancata preventiva escussione della Pubblitop determinava una soggezione alla imposta per mera responsabilita' oggettiva. Evidenziava che la norma di legge applicata si prestava a numerose censure di incostituzionalita': a) lesione del principio di ragionevolezza (art.3 Cost.) per essere il contribuente costretto a pagare una imposta senza essere a conoscenza del presupposto di fatto; b) disparita' di trattamento (art. 3 Cost.) fra debitore e coobbligato solidale, chiamato a pagare senza avere realizzato il presupposto di fatto; c) violazione della capacita' contributiva (art. 53 Cost.) per essere il contribuente assoggettato alla obbligazione tributaria...

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