DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 Giugno 2007, n. 187 - Legge regionale n. 16/2006, art. 27. Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 28 dell'11 luglio 2007)

IL PRESIDENTE Visto l'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo, nella misura del 100 per cento della spesa relativa alla progettazione, alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree; Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", secondo il quale i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna; Preso atto della valutazione positiva espressa sul medesimo dal Consiglio delle autonomie locali con processo verbale n. 32/2007, nella riunione del 6 giugno 2007; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1448 del 14 giugno 2007;

Decreta: 1. E approvato il "Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, finalizzati alla formazione di piani di insediamento produttivo agricolo ai sensi dell'art. 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della...

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