REGOLAMENTO REGIONALE 21 Giugno 2007, n. 7 - Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell''apprendistato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20

luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato), gli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della citata legge regionale, di seguito denominata legge regionale, ed in particolare: a) i criteri per il rilascio del parere di conformita', di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale; b) il modello per la predisposizione del piano formativo individuale di dettaglio, di cui all'art. 4 della legge regionale; c) le ulteriori modalita' di svolgimento della formazione formale, di cui all'art. 5, comma 4, e della formazione del tutore aziendale, di cui all'art. 10, comma 5, lettera- a), della legge regionale; d) il rilascio della dichiarazione di possesso della capacita' formativa delle imprese per l'erogazione della formazione formale interna e dei relativi requisiti, di cui all'art. 5, comma 4, della legge regionale; e) le modalita' di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalita' per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale; f) le modalita' per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale, di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale; g) le modalita' di adeguamento alla legge regionale delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante gia' avviate, di cui all'art. 14, comma 2, della legge stessa; h) la percentuale e le modalita' di erogazione dell'incentivo economico, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale; i) il monitoraggio sull'applicazione del presente regolamento. 2. La disciplina relativa agli aspetti formativi concernenti il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'art. 1, comma 2, lettera- b), della legge regionale, e' rinviata ad un successivo regolamento.

    Art. 2. Criteri per il rilascio del parere di conformita' del piano formativo individuale generale

  2. Il parere di conformita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale viene rilasciato da una specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla commissione provinciale di concertazione per il lavoro istituita dall'art. 20 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), di seguito denominata commissione provinciale. 2. La specifica commissione costituita presso l'ente bilaterale territoriale rilascia il parere di conformita' su richiesta del datore di lavoro secondo le procedure e le modalita' definite dalla contrattazione collettiva, fatto salvo quanto disposto dal comma 4. Tale richiesta va formulata sulla base delle informazioni indicate nella modulistica di cui all'allegato A al presente regolamento. Ogni sei mesi l'ente bilaterale territoriale trasmette alla provincia una relazione sul rilascio dei pareri di conformita'. 3. La commissione provinciale...

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