REGOLAMENTO REGIONALE 23 Luglio 2007, n. 8 - Regolamento del Forum regionale per le politiche giovanili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30

luglio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Forum per le politiche giovanili

  1. Il Forum regionale per le politiche giovanili, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di seguito denominato Forum, e' un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di eta' non superiore ai 35 anni. 2. Il Forum esprime pareri, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionali nonche' degli enti locali, in ordine alle iniziative concernenti le condizioni di vita e di lavoro dei giovani e contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali a loro favore anche attraverso la predisposizione di relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile da sottoporre alla valutazione dei competenti organi regionali. Per lo svolgimento dei suddetti compiti il Forum puo' consultare le strutture della Giunta e del Consiglio regionali, nonche' rappresentanti di altre istituzioni ed esperti nella materia. 3. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale.

    Art. 2.

    Composizione del Forum

  2. Il Forum e' presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato ed e' composto: a) dai rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, di cui: 1) un rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico presente in almeno uno dei due rami del Parlamento, purche' abbia eletti nelle circoscrizioni elettorali del Lazio o all'interno del Consiglio regionale; 2) un ulteriore rappresentante per ciascuna organizzazione giovanile di partito o movimento politico avente un numero complessivo di parlamentari non inferiore al cinque per cento; b) dai rappresentanti delle associazioni studentesche ed universitarie, di cui: 1) un rappresentante per ciascuna consulta provinciale studentesca, individuato nella persona del rispettivo presidente o suo delegato; 2) cinque rappresentanti delle associazioni universitarie individuate sulla base della presenza negli organi collegiali degli atenei del Lazio, eletti mediante apposita assemblea delle associazioni stesse indetta ai sensi del comma 3; c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori presenti nella Regione e maggiormente rappresentative sulla...

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