LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 25 - Disposizioni regionali in materia di parto fisiologico indolore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Parto fisiologico indolore

  1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalita' e sullo svolgimento del parto, la Regione del Veneto con la presente legge favorisce il parto fisiologico, promuove l'appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e', altresi', promossa la piu' ampia conoscenza delle modalita' di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalita' farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale. 3. L'effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che puo' in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile. 4. Le aziende unita' locali socio-sanitarie (ULSS) ed ospedaliere, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l'informazione sulle possibilita', sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonche' sulle strutture dove le stesse sono effettuate.

    Art. 2.

    Modalita' di attuazione

  2. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private provvisoriamente accreditate, o pre-accreditate, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali", presso le quali e' garantita l'assistenza al parto. 2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al...

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