LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 26 - Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, 'Norme per la tutela dell''ambiente' e successive modificazioni, ai fini della attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 'Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell''inquinamento'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n.

33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni"

  1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione della direttiva 96/61/ CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"). -- 1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso. 2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e successive modificazioni, di recepimento della direttiva stessa esponendo ulteriori prescrizioni in ordine al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall'art. 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005. 3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo si riferiscono alle categorie di attivita' industriali di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle ricomprese anche nell'allegato V del medesimo decreto legislativo n. 59/2005, riservate alla competenza statale. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorita' competenti al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento di autorizzazione integrata ambientale. 5. Le autorita' competenti individuate ai sensi del comma 4 sono: a) la...

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