LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 27 - Rendiconto generale della Regione per l''esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 74 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Salvaguardia impegni e pagamenti

  1. Sono confermati gli impegni ed i pagamenti registrati in contabilita' a carico dell'esercizio finanziario 2006 fino all'8 febbraio 2006, data di esecutivita' della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 7 febbraio 2006, assunti entro i limiti autorizzativi degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione.

    Art. 2.

    Variazioni di bilancio

  2. Sono approvate le variazioni di cassa per l'importo di euro 7.278,71 ciascuna, apportate in aumento al capitolo n. 3426 (UPB U0011) "Spese per le attivita' di informazione della giunta regionale (legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5)" ed in riduzione al capitolo n. 80030 (UPB U0189) "Fondo di riserva di cassa (art. 19, legge regionale 29 novembre 2001, n. 39)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2006.

    Art. 3.

    Modifica termine mantenimento residui passivi

  3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, lettera- a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione", con riferimento ai termini di mantenimento in bilancio dei residui passivi per le spese correnti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 i residui passivi accertati al capitolo di spesa n. 100083 (UPB U0194) "Restituzione dell'eccedenza di gettito totale IRAP e addizionale regionale all'IRPEF registrato a consuntivo rispetto alla previsioni (art. 13, comma 4 decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)", rimangono iscritti in bilancio fino alla conclusione dei relativi procedimenti di recupero da parte dello Stato.

    Art. 4.

    Conto del bilancio

  4. E' approvato il conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2006, di cui all'art. 54, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

    Art. 5.

    Entrate di competenza dell'esercizio 2006

  5. Le entrate derivanti da: entrate tributarie; contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello...

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