Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello del Pubblico ministero - Disciplina transitoria recata dalla legge n. 46 del 2006 - Ipotesi di intervenuto annullamento (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza) di una sentenza di condanna di una Corte di Assise di appello o di una Corte di ap...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 22 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento penale a carico di C.G., iscritta al n. 507 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), "nella parte in cui prevede, nel caso di annullamento di una sentenza di condanna di una Corte di assise di appello o di una Corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione (su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza), l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m., anche quando sia gia' stata ammessa dalla Corte una prova da considerarsi decisiva ai sensi dell'art. 603" del codice di proceduta penale;

che la Corte rimettente premette in fatto che, con sentenza del Tribunale di Palermo, gli imputati sono stati assolti, in esito a giudizio abbreviato, dal reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, perche' il fatto non sussiste; che, a seguito di impugnazione del Procuratore della Repubblica di Palermo, gli imputati sono stati successivamente condannati dalla Corte d'appello di Palermo; che, infine, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna di secondo grado con rinvio alla Corte d'appello rimettente;

che nell'ordinanza si precisa altresi' che la Corte rimettente, investita del nuovo giudizio, ha disposto "la rinnovazione parziale dell'istruzione sollecitata dal p.g., disponendo, tra l'altro, l'esame dei collaboratori di giustizia" -- e cio'...

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