Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 30 giugno, del 26 settembre, del 9, del 3 e del 10 ottobre, del 3 novembre, del 4 luglio, del 16 maggio e del 20 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina, del 3 ottobre 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Messina, del 20 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina e del 6 luglio 2006 dalla Corte d'appello di Messina - sezione per i minorenni, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 227, 229, da 257 a 259, 295, 301, 303, 306, 364 e 619 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, nell'edizione straordinaria del 26 aprile 2007, e nn. 17, 18, 20 e 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con dodici ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, la Corte d'appello di Messina (r.o. nn. 226, 227, 229, 257, 258, 259, 295, 301 303, 364 del 2007), la Corte d'assise d'appello di Messina (r.o. n. 306 del 2007) e la Corte d'appello di Messina - sezione per i minorenni (r.o. n. 619 del 2007) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), "nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilita' di appellare contro le sentenze di proscioglimento";

che i rimettenti, chiamati a celebrare il giudizio di secondo grado su appelli del pubblico ministero avverso sentenze di assoluzione, motivano la rilevanza della questione sulla base del disposto dell'art. 10 della citata novella n. 46 del 2006...

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