Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Reclami dei detenuti in materia di lavoro - Competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza - Mancata previsione della partecipazione dell'amministrazione all'udienza, della facolta' per la stessa di impugnare la decisione e della possibilita' per il giu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2006 (n. 4 ordinanze) dal Magistrato di sorveglianza di Macerata, del 21 marzo e del 16 ottobre 2006 dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. da 187 a 190 ed ai numeri 260 e 261 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007 e nella edizione straordinaria del 26 aprile 2007. Visti gli atti di costituzione di C.V. ed altri, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri. Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Macerata, con quattro ordinanze di identico tenore deliberate, in altrettanti procedimenti, il 20 febbraio 2006 (r.o. numeri da 187 a 190 del 2007), ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui prevede la competenza del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

che il rimettente, in ciascuno dei giudizi a quibus , e' investito dell'azione proposta da lavoratori detenuti, secondo le forme previste dall'art. 14-ter della legge n. 354 del 1975, con riguardo a crediti asseritamente maturati per prestazioni effettuate in ambito penitenziario, ed in qualche caso anche ad aspetti diversi del rapporto di lavoro;

che lo stesso rimettente premette come, secondo un diritto vivente affermatosi attraverso ripetute pronunce della suprema Corte di cassazione, anche a sezioni unite, la competenza a conoscere delle controversie concernenti il lavoro dei detenuti appartenga in via esclusiva al magistrato di sorveglianza;

che, peraltro, la "procedura ex art. 14-ter" dell'Ordinamento penitenziario, a parere del giudice a quo, non assicura alle parti della controversia di lavoro un'adeguata tutela dei rispettivi diritti, poiche' la relativa udienza e' sottratta al regime di pubblicita', non prevede la partecipazione del datore di lavoro (identificato nell'Amministrazione penitenziaria) ne' la presenza del lavoratore, il quale, comunque, non puo' essere sentito personalmente; l'azione, inoltre, e' soggetta agli...

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