Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari personali - Termini di durata - Computo - Pluralita' di ordinanze emesse per piu' reati non legati da connessione qualificata, oggetto di indagine in procedimenti separati pendenti presso la stessa autorita' giudiziaria - Decorrenza dei termini dalla ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 5 dicembre 2005 e del 16 agosto 2006 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei procedimenti penali a carico di Z. P. e di C. S., iscritte al n. 180 del registro ordinanze 2006 e al n. 358 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con due distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, rispettivamente del 5 dicembre 2005 e del 16 agosto 2006, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria - a seguito di istanza dell'imputato diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a suo carico, per decorso dei termini massimi di custodia cautelare - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, quinto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il divieto delle contestazioni a catena si applichi anche a fatti diversi non connessi, oggetto di indagine in procedimenti separati ma pendenti presso la stessa autorita' giudiziaria, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza per il secondo fatto, commesso prima dell'emissione della prima ordinanza, fossero gia' desumibili dagli atti del relativo procedimento al momento della emissione della stessa ordinanza;

che, relativamente all'oggetto del giudizio di cui alla prima ordinanza di rimessione (r.o. n. 180 del 2006), il giudice a quo riferisce che l'imputato - appellante avverso sentenza che lo aveva condannato, per rapina commessa in data 1° dicembre 2003, ad anni dieci di reclusione, oltre alla multa - e' stato indagato per altro reato (furto aggravato) nell'ambito di un procedimento penale iscritto con un diverso numero di ruolo, per il quale aveva pure subito custodia cautelare in carcere, con provvedimento emesso il 26 marzo 2004 ed eseguito il 30 marzo 2004;

che, successivamente, lo stesso imputato e' stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare anche per il reato (rapina) per il quale si procede nell'ambito del procedimento a quo, con provvedimento restrittivo emesso il 5 maggio 2005 e notificatogli in data 12 maggio 2005 presso il luogo di detenzione;

che l'imputato e' stato ammesso al rito abbreviato per quest'ultimo reato, in data 15 aprile 2005, con la conseguenza che, secondo la difesa, a tale data era gia' decorso il termine massimo di custodia cautelare di anni uno, decorrente dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento cautelare, avvenuta il 30 marzo 2004, relativo ad un diverso procedimento, per altro reato (furto aggravato) non connesso;

che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT