Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale - Procedimento in caso di premorienza del presunto genitore e dei suoi eredi - Possibilita' della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l'azione - Omessa previsione - Denunciata disparita' d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 276 del codice civile, promosso con ordinanza dell'8 novembre 2006 dal Tribunale ordinario di Padova nel procedimento civile vertente tra Lizier Angelo e Salmini Sturli Alberto ed altri, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di costituzione di Lizier Angelo; Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che, con ordinanza dell'8 novembre 2006, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e dei suoi eredi diretti, la possibilita', per colui che voglia far accertare la propria paternita' o maternita' naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente richiama la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 21287 del 2005, che ha risolto il contrasto attinente alla corretta esegesi dell'art. 276 cod. civ. in ordine all'individuazione dei soggetti nei cui confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternita' o maternita' naturale nel caso di morte del preteso genitore, ritenendo, sulla base dell'inequivoco tenore letterale del disposto normativo e della lettura sistematica dello stesso, che la legittimazione passiva in ordine all'azione in esame spetti solo agli eredi del preteso genitore;

che il giudice a quo ritiene, pertanto, inammissibile la richiesta dell'attore di sospensione del giudizio per proporre la procedura di cui all'art. 247 cod. civ. per la nomina di un curatore speciale al genitore defunto;

che il vuoto normativo non puo' essere colmato - ad avviso del rimettente - dall'interpretazione analogica dell'istituto previsto dall'art. 247 cod. civ., potendo tale operazione ermeneutica aver luogo solo in presenza di casi governati dalla stessa ratio ;

che l'interpretazione dell'art. 276 cod. civ., come peraltro...

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