LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2007, n. 12 - Disposizioni per la celebrazione del nono centenario della morte di Sant''Anselmo d''Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.

26 del 26 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione, in occasione del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, promuove le celebrazioni di tale ricorrenza, in considerazione dell'importanza, sotto il profilo storico, civile, religioso e culturale, di Sant'Anselmo e del suo radicamento nella identita' storica e culturale della comunita' valdostana.

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, avvalendosi del Comitato di cui all'art. 2, organizza e finanzia un programma di iniziative per gli anni 2007, 2008 e 2009, con l'obiettivo di approfondire la riflessione sulla vita, sulle opere e sul pensiero religioso e filosofico anselmiani e di diffonderne la conoscenza, considerandone l'attualita' e la perdurante validita'.

    Art. 2. Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di

    Sant'Anselmo d'Aosta

  3. E' costituito con decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per le celebrazioni del nono centenario della morte di Sant'Anselmo d'Aosta, di seguito denominato Comitato, quale organo consultivo e propositivo della Regione.

  4. Il Comitato e' composto da:

    1. il Presidente della Regione, che lo presiede;

    2. il Presidente del Consiglio regionale;

    3. l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

    4. il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di cultura;

    5. un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;

    6. il Vescovo di Aosta;

    7. il Sindaco della citta' di Aosta;

    8. il Rettore dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste;

    9. il Presidente dell'Academie Saint'Anselme.

  5. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

  6. Al Comitato possono essere invitati a partecipare gli esperti, i responsabili individuati per le singole iniziative e i sindaci dei comuni di volta in volta interessati. Il Comitato assicura, inoltre, il raccordo con altri soggetti o enti legati alla figura di Sant'Anselmo o comunque interessati alla realizzazione delle singole iniziative, ed in particolare con l'Abbazia benedettina di Bec, la Chiesa cattolica romana d'Inghilterra ed il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, coinvolgendoli...

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