LEGGE REGIONALE 1 Giugno 2007, n. 13 - Nuove disposizioni in materia di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.

26 del 26 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La presente legge, considerato l'interesse generale alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all'opera dell'uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra. 2. La presente legge in particolare:

    1. stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

    2. definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle lose e la finitura visiva del manto di copertura;

    3. stabilisce i criteri per la determinazione dell'entita' dei contributi economici concedibili.

    Art. 2. Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori

  2. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'art. 3.

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su quelle incompatibili dei piani regolatori generali comunali (PRGC) e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

  4. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni con lose di pietra.

    Art. 3.

    Caratteristiche delle lose di pietra

  5. Le lose di pietra da impiegare nei manti di copertura dei tetti delle costruzioni devono presentare caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina le predette caratteristiche sulla base dei seguenti criteri:

    1. assorbimento dell'acqua;

    2. resistenza alla trazione indiretta mediante flessione;

    3. resistenza al gelo;

    4. resistenza all'alterazione causata dagli agenti atmosferici;

    5. assenza significativa di pirite;

    6. uniformita' delle caratteristiche di aspetto delle lose;

    7. modalita' esecutive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno irregolare a spacco;

    la pezzatura degli elementi non deve essere superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi costituenti la linea di gronda del manto non puo' superare 0,80 metri;

    la posa in opera nella sua disomogeneita' deve, inoltre, rispettare un criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il colmo.

  6. Al fine di orientare l'attivita' di vigilanza di cui all'art. 11, sono definite con deliberazione della giunta regionale le modalita' di prelievo di campioni delle lose utilizzate e le modalita' di esecuzione delle prove fisicopetrografiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

  7. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonche' di garanzia attestante la conformita' alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui durata e' stabilita con deliberazione della giunta regionale.

    Art. 4.

    Installazione di impianti tecnologici

  8. Sulle costruzioni soggette all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di nuova edificazione ed in quelli in cui sia previsto il completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura principale e secondaria debbono osservarsi le seguenti condizioni: a) le apparecchiature e gli impianti tecnologici risultino inseriti nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo esterno del manto di copertura nel caso di pacchetti con isolamento;

    1. sia limitato il piu' possibile lo spessore della sottostruttura d'ancoraggio degli impianti. nel caso di pacchetti di copertura senza isolamento o che presentino il solo assito sottolosa.

    Art. 5.

    D e r o g h e

  9. In deroga all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, puo' essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici presentino...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT