LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 22 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.

CAPO I
Disposizioni in materia di personale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Comando presso l'amministrazione regionale

  1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 20, commi 7-bis e 7-ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni al personale appartenente all'area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, e' garantito il trattamento economico globale gia' in godimento, qualora piu' favorevole, ivi comprese le indennita' relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento. 2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennita' di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

  2. Al termine del periodo di comando presso 1'Amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell'azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 e' stato assegnato trasmette all'azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.

    Art. 2. Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale

  3. In attuazione dell'art. 1, comma 565, lettera- c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la giunta regionale e' autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualita', del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

    Art. 3. Inquadramento nel ruolo regionale del personale gia' in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

  4. Il personale gia' in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 puo' essere inquadrato nel ruolo regionale, a seguito di...

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