LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 23 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita'' e prevenzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Modifiche dell'art. 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9

"legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005"

  1. Al comma 4, dell'art. 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2005 e 2006". 2. Al comma 7, dell'art. 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: "a decorrere dalla pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione".

    Art. 2. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale"

  2. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 e' sostituito dal seguente: "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale". 2. Al primo comma, dell'art. 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: "scuola materna non statale" sono sostituite dalle seguenti: "scuola dell'infanzia non statale".

  3. L'art. 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2 -- 1. La giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell'infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:

    1. per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:

      1) al numero delle sezioni funzionanti;

      2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;

      3) al numero di alunni disabili certificati per i quali e' indispensabile l'insegnante di sostegno specializzato.

    2. per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:

      1) al numero delle sezioni funzionanti;

      2) al numero di alunni disabili certificati per i quali e' indispensabile l'insegnante sostegno specializzato.

      4) Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 e' sostituito dal seguente:

      "Le domande devono essere corredate da una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di consistenza dell'edificio e degli impianti e devono altresi' indicare il numero delle sezioni funzionanti degli alunni iscritti e frequentanti nonche' degli alunni disabili certificati per i quali e' indispensabile la presenza dell'insegnante specializzato".

      Art. 3. Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

  4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. l2 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale", e in applicazione dell'art. 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e' esercitato dalla Regione. 2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

  5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilita' di soluzioni alternative per ricondurre a legalita' la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un...

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