Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Buttice' Domenico contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina vig...

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 349/06 R. G. Aff. Generali promossa da Buttice' Domenico, nato il 28 novembre 1967 in Raffadali (AG) ed ivi elettivamente domiciliato in via Costanza n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Maragliano, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona del prefetto pro tempore, domiciliato per la carica in Agrigento, Piazzale Aldo Moro, avente per oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

Fatto Con ricorso depositato in data 20 marzo 2006, il signor Buttice' Domenico proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 6710/S/2006/AREA IV, emessa dal Dirigente Area IV in data 15 febbraio 2006 e notificata il 23.02.2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprieta' Malaguti Phantom, targato 5ZVYZ, per i motivi di seguito esposti. In data 16 ottobre 2005, i Carabinieri della Stazione di Joppolo Giancaxio, elevavano il verbale di contestazione n. 422397418 al sig. Buttice' Salvatore perche', alla guida del ciclomotore tipo Malaguti Phantom targato 5ZVYZ, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia al sig. Buttice' Domenico), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepiva il ricorrente, in via preliminare, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992 e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutivita' della confisca. Il giudice di pace con ordinanza del 28 marzo 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 17 luglio 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, con documenti depositati in data 23 giugno 2006 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso perche' infondato. All'udienza del 17 luglio 2006, la trattazione del procedimento veniva rinviata per l'astensione degli avvocati dalle udienze, proclamata dall'Assemblea generale degli ordini forensi d'Italia. In data 6 novembre 2006, il giudice di pace disponeva un ulteriore rinvio in quanto era pendente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992. All'udienza successiva il giudicante, rilevato che l'udienza del 19 febbraio 2007 non era stata celebrata e del rinvio non era stata data regolare comunicazione all'ente convenuto, rinviava ulteriormente all'udienza del 18 giugno 2007. All'udienza fissata, in via preliminare, alla presenza del solo difensore del ricorrente lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale. Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca e' un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di proprieta' del ricorrente. Sulla legittimita' della normativa in questione (artt. 171 e 213, comma 2-sexies d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace. In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo pero' alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa. Infatti, con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, cosi'...

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