Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Tabone Antonino contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento ed altro Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Discipl...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 793/06 R.G. aff. generali promossa da Tabone Antonino, nato il 17 agosto 1980 in Agrigento, residente in Misterbianco contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona di prefetto pro-tempore, domiciliato per la carica in Agrigento, piazzale Aldo Moro e il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo via Alcide De Gasperi n. 81, avente per oggetto: ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

F a t t o Con ricorso depositato in data 17 luglio 2006, il signor Tabone Antonino proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 7038/S/2006/AREA III, emessa dal dirigente Area III in data 17 maggio 2006 e notificata il 28 giugno 2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprieta' targato 34K8R, n. telaio 0042138, per i motivi di seguito esposti. In data 7 settembre 2005, la Polizia Stradale di Agrigento elevava il verbale di contestazione n. 700000716144 al sig. Tabone Antonino perche', alla guida del ciclomotore di sua proprieta' targato 34K8R, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia allo stesso Tabone Antonino), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepiva il ricorrente l'illegittimita' sia del verbale di contestazione che del provvedimento di confisca e ne chiedeva l'annullamento. Il giudice di pace con ordinanza del 17 luglio 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 15 gennaio 2007, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. Il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento si costituiva in giudizio il 12 gennaio 2007 e chiedeva rigettarsi il ricorso perche' infondato. All'udienza del 2 aprile 2007 era presente il sig. Tabone Angelo delegato dal ricorrente il quale insisteva in ricorso ed il giudice di pace rinviava all'udienza del 18 giugno 2007 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza fissata, alla presenza del ricorrente, lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale. Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca e' un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di proprieta' del ricorrente. Sulla legittimita' della normativa de qua (artt. 171 e 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace. In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo pero' alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa. Infatti, con l'introduzione dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT