Ordinanza del 19 giugno 2007 emessa dal Giudice di pace di Agrigento nel procedimento civile promosso da Sanfilippo Giuseppe contro Ufficio territoriale del Governo di Agrigento Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Disciplina v...

IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 563/06 R.G. Aff. Generali promossa da Sanfilippo Giuseppe, nato il 5 dicembre 1951 a Bugio e residente in Agrigento, via Di Giovanni n. 3 contro l'Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, in persona del prefetto pro tempore, domiciliato per la carica in Agrigento, piazzale Aldo Moro, avente per oggetto: Ricorso in opposizione avverso ordinanza di confisca.

Fatto Con ricorso depositato in data 20 maggio 2006, il signor Sanfilippo Giuseppe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca prot. n. 6962/S/2006/AREA III, emessa dal Dirigente Area III in data 5 maggio 2006 e notificata il 17 maggio 2006, con la quale veniva disposta la confisca del ciclomotore di sua proprieta' Piaggio Vespa 125 targato CK60623, per i motivi di seguito esposti. In data 7 settembre 2005, i Carabinieri della Stazione di Agrigento elevavano il verbale di contestazione n. 422293315 al sig. Sanfilippo Giuseppe perche', alla guida del ciclomotore tipo Piaggio Vespa 125 targato CK60623, circolava senza indossare il casco protettivo e, quindi, per violazione degli articoli 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies del c.d.s., con conseguente verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore (affidato, in un secondo tempo, in custodia al sig. Sanfilippo Gitiseppe), in seguito al quale veniva emessa l'ordinanza di confisca. Eccepiva il ricorrente, in via preliminare, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213 comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 e chiedeva emettersi ordinanza di sospensione della esecutivita' della confisca. Il giudice di pace con ordinanza del 23 maggio 2006, ritualmente notificata alle parti, le convocava per l'udienza del 6 novembre 2006, disponendo contestualmente la sospensione provvisoria del provvedimento impugnato. Il resistente Ufficio territoriale del Governo di Agrigento rimaneva contumace. All'udienza del 6 novembre 2006, la trattazione del procedimento veniva rinviata in quanto era pendente la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. All'udienza del 16 aprile 2007, il ricorrente presente insisteva nel ricorso proposto ed il giudicante rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 giugno 2007. All'udienza fissata, alla presenza del ricorrente, lo scrivente giudice sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. n. 285/1992, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, gia' eccepita dal ricorrente, e disponeva il deposito a parte della presente ordinanza, sospendendo il procedimento, salvo l'esito del giudizio promosso alla Corte costituzionale. Nel caso di specie, l'ordinanza di confisca e' un provvedimento emesso successivamente al verbale di contestazione ed annesso verbale di sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore di' proprieta' del ricorrente. Sulla legittimita' della normativa in questione (artt. 171 e 213, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992) veniva sollevata questione davanti alla Corte costituzionale da parte di un rilevante numero di giudici di pace. In pendenza di tali questioni, il legislatore interveniva, regolando la materia e modificando la normativa vigente, non prevedendo pero' alcuna norma transitoria che regolasse i procedimenti pendenti e riguardanti verbali di contestazione elevati in vigenza della precedente normativa. Infatti, con l'introduzione dei commi 168 e 169 dell'art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, cosi' come modificato con la legge di conversione del 26 novembre 2006, n. 286, sono stati sostituiti, rispettivamente, con il primo, il testo dell'art. 171, comma 3, del c.d.s. (introducendo in luogo della confisca il fermo del veicolo per sessanta giorni), e con l'altro, il testo dell'art. 213, comma 2-sexies (per il quale e' sempre...

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