Ordinanza del 20 aprile 2006 emessa dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Mauri Cinzia Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova...

LA CORTE DI APPELLO Nel procedimento penale in grado di appello n. 207/06 RG. App. nei confronti di Mauri Cinzia, giudicata con sentenza dd. 6 aprile 2001 (depositata il 28 dicembre 2001) del Tribunale di Gorizia con la quale l'imputata e' stata assolta dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, secondo comma c.p. (fatti accaduti in Gorizia nel corso dell'anno 1996 e fino al febbraio 1997), sentenza gravata da rituale appello da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste dd. 11 febbraio 2002 e del Procuratore della Repubblica di Gorizia dd. 22 gennaio 2002, con richiesta di dichiararsi Mauri Cinzia colpevole del reato ascrittole, in riforma della sentenza impugnata, ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel corso dell'udienza dibattimentale del 20 aprile 2006 il p.g. ha formulato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 legge 20 febbraio 2006, n. 46, in riferimento all'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della medesima legge, per violazione del principio della parita' delle parti nel processo e della ragionevole durata del processo sanciti dall'art. 111 Cost. nonche' per violazione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. chiedendo che la Corte, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione dedotta, sollevasse questione di legittimita' costituzionale delle norme summenzionate con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ritiene la Corte che la dedotta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non manifestamente infondata, nei termini appresso indicati. Sotto il profilo della rilevanza e', infatti, evidente che la Corte, in applicazione della sopravvenuta normativa di cui all'art. 10 cit., legge n. 46 del 2006 in rif. all'art. 593 c.p.p., dovrebbe definire il grado di giudizio mediante pronuncia di ordinanza non impugnabile di inammissibilita', di talche' verrebbe ad essere precluso l'esame delle questioni di merito proposte con l'interposto gravame, siccome non deducibili nell'eventuale ricorso per Cassazione che il Procuratore Generale intendesse proporre, ai sensi del comma 3 del cit. art. 10, legge n. 46 del 2006, contro la sentenza di primo grado. Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, non par dubbio alla Corte che la menzionata normativa si ponga in contrasto con i parametri degli artt. 3 e 111 Cost. A...

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