LEGGE REGIONALE 24 Maggio 2007, n. 10 - Nuova disciplina dell''Institut Valdôtain de l''artisanat de tradition (IVAT).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

25 del 19 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La presente legge disciplina i compiti ed il funzionamento dell'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10. 2. L'IVAT, ente strumentale della Regione, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa e contabile. 3. L'IVAT ha il compito di sviluppare e valorizzare l'artigianato valdostano di tradizione, come definito dall'art. 2, comma 1, lettera- a), della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), attraverso: a) la ricerca storica e documentale; b) lo studio e la divulgazione delle caratteristiche e delle tecniche utilizzate; c) il recupero del patrimonio storico; d) la tutela dei prodotti; e) le attivita' inerenti alla formazione dei produttori; f) la gestione di sedi museali o espositive; g) la commercializzazione dei prodotti di artigianato, con le modalita' di cui all'art. 2; h) l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative promozionali; i) ogni altra azione volta alla valorizzazione del patrimonio artigianale valdostano di tradizione.

    Art. 2.

    Attivita' commerciale

  2. L'IVAT puo' commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'art. 3 della legge regionale n. 2/2003. 2. I prodotti di cui al comma i sono contrassegnati con un marchio di tutela registrato, le cui caratteristiche grafiche e le cui modalita' d'uso sono approvate con deliberazione della giunta regionale, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 5. 3. L'IVAT puo' inoltre commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2/2003, previo parere conforme della commissione tecnica di cui all'art. 8. 4. Al fine della loro commercializzazione, i prodotti di cui al comma 3 devono essere opportunamente differenziati dai prodotti di artigianato di tradizione.

    Art. 3.

    O r g a n i

  3. Sono organi dell'IVAT: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) l'organo di revisione contabile; d) il direttore; e) la commissione tecnica.

    Art. 4.

    P r e s i d e n t e

  4. Il presidente del consiglio di amministrazione e' il legale rappresentante dell'IVAT e lo rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e adotta, nei casi' di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di adozione. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento. 3. Al presidente spetta una indennita'...

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