LEGGE REGIONALE 27 Luglio 2007, n. 43 - Bilancio di previsione per l''anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Assestamento. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l''anno 2007 e pluriennale 2007-2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del

3 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2007

  1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'anno 2007 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2007 e' modificata nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

    ----> Vedere tabella a pag. 20

    Art. 2.

    Autorizzazioni di spesa per l'anno 2007

  2. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B.

    Art. 3.

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 65/2006

  3. L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009), e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Disavanzo dell'esercizio 2007). - 1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2007 e' approvato in euro 494.746.985,59 comprensivo della somma di euro 337.728.444,61 relativa al disavanzo del rendiconto 2006. 2. La giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 2007 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di euro 494.746.985,59 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, come integrato dall'art. 6 della legge regionale di assestamento 2007. 3. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Per i mutui contratti entro il 31 luglio 2007, l'ammortamento decorre dal giorno 1 agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l'ammortamento decorre dal 1 gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L'ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di preammortamento...

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