REGOLAMENTO REGIONALE 26 Gennaio 2007, n. 2 - Disposizioni relative alla verifica di compatibilita'' rilascio dell''autorizzazione all''esercizio, in attuazione dell''art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all''esercizio di attivita''...

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10

febbraio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera- b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni, disciplina: a) le modalita' e i termini per la verifica di compatibilita', da parte della Regione rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio di cui all'art. 2, comma 1, lettera-- a), numero 1, della legge regionale n. 4/2003, di seguito denominato atto programmatorio, ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture gia' esistenti, di seguito denominata autorizzazione alla realizzazione; b) le procedure idonee ai fini della eventuale selezione dei soggetti interessati ai rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione; c) le modalita' e i termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e per la cessione della relativa titolarita' nonche' per lo svolgimento delle relative funzioni di vigilanza e per la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione stessa. 2. Non rientra nella normativa contenuta nel presente regolamento lo svolgimento dell'attivita' professionale medica o sanitaria in ambito sanitario o socio sanitario presso studi non ricompresi all'interno delle tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettera- e), della legge regionale n. 4/2003, cui si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini del presente regolamento, s'intende: a) per ampliamento, le modificazioni dell'assetto distributivo funzionale o impiantistico della struttura, conseguenti ad un incremento della volumetria preesistente; b) per trasformazione, le modificazioni dell'assetto distributivo-funzionale ovvero, nel caso di variazione delle attivita' sanitarie o socio-sanitarie, dell'assetto impiantistico della struttura, in assenza di variazione della volumetria preesistente; c) per trasferimento, lo spostamento della struttura in altra sede, senza alcun aumento delle attivita' sanitarie e socio sanitarie gia' autorizzate o aggiunta di nuove funzioni sanitarie e socio sanitarie.

    Art. 3.

    Rimodulazione di posti letto o variazione di attivita'

  3. Le rimodulazioni di posti letto o le variazioni delle attivita' sanitaria o socio-sanitaria che non comportano interventi di carattere edilizio o, limitatamente alla variazione delle suddette attivita', di carattere impiantistico non sono considerate trasformazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera- b). 2. Le rimodulazioni o variazioni di cui al comma 1 sono soggette al nulla osta di compatibilita' rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio nonche' al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio secondo le modalita' ed i termini previsti dal capo III. 3. I soggetti che intendono avviare il procedimento di rimodulazione o variazione di cui al comma 1 inoltrano alla Regione, in triplice copia, una specifica richiesta al fine di ottenere il rilascio del nulla osta di compatibilita', allegando alla stessa una relazione che illustri le rimodulazioni o variazioni da apportare all'organizzazione interna della struttura o del servizio. 4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta ovvero, qualora previsto dall'atto programmatorio, del parere dell'azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) territorialmente competente, il direttore della competente direzione regionale dell'assessorato alla sanita', di seguito denominata direzione regionale competente, rilascia il nulla osta di compatibilita' ovvero comunica il non accoglimento della richiesta medesima. 5. Le modificazioni di carattere logistico-distributivo, qualora non comportino variazioni dei posti letto e della tipologia assistenziale, non sono considerate rimodulazioni ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti interessati comunicano alla direzione regionale competente il riassetto effettuato.

    CAPO II
    Autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilita'

    Art. 4.

    Richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione

  4. I soggetti che intendono realizzare, ampliare, trasformare o trasferire una struttura sanitaria o socio sanitaria, di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 4/2003, inoltrano apposita richiesta di autorizzazione al comune dove e' sita, o deve essere realizzata, la struttura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della stessa legge regionale ed in conformita' alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali emanati a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione. 2. Il comune, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, invia alla Regione, per la verifica di compatibilita' rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall'atto programmatorio: a) la richiesta di autorizzazione da cui devono risultare: 1) le generalita' del titolare se il richiedente e' persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica, la sede e le generalita' del rappresentante legale se il richiedente e' persona giuridica, associazione, organizzazione o ente comunque denominato; 2) la sede, la denominazione della struttura e la tipologia dei servizi e delle prestazioni che si intendono erogare; b) un progetto particolareggiato nel quale sono indicati i tempi di realizzazione della struttura e sono illustrate le misure previste per il rispetto dei requisiti minimi prescritti dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera- a), della legge regionale n. 4/2003 nonche', relativamente alle strutture pubbliche o equiparate, di quelli necessari per l'accreditamento, stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 13, comma 1, della stessa legge regionale; c) una relazione in cui sono descritte le caratteristiche sanitarie, le finalita', i risultati attesi ed i tempi di attivazione della struttura.

    Art. 5.

    Verifica di compatibilita'

  5. Con cadenza almeno...

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