LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2007, n. 20 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente.

CAPO I
Disposizioni in materia di difesa del suolo

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 73 del

21 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccita'

  1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensita' particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccita', tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumita' o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attivita' produttive, il Presidente della giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorita' di distretto idrografico e alle province interessate. 2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d'acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall'autorita' competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un'ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorita' di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attivita' produttiva conseguente, il concessionario non avra' diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.

    Art. 2. Modifica dell'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33

    "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni

  2. Dopo la lettera- b) all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, e' inserita la seguente: "b-bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 âÂÂConferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112â e successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 âÂÂDisciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientaleâ e successive modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione sui quali si esprime, in conformita' alla vigente disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui all'art. 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 âÂÂDisposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismicheâ e successive modificazioni".

    Art. 3. Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene

  3. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall'art. 70, commi 2 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui non si proceda all'espropriazione, dispongono la costituzione di servitu' sulle aree interessate dall'espansione delle acque. 2. I provvedimenti di costituzione delle servitu' di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente. 3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitu' di cui al comma, e' corrisposta una indennita' determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennita' di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione. 4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell'indennita' di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonche' dei volumi d'acqua previsti. 5. Il provvedimento di cui al comma 4 e' sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.

    Art. 4. Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.

  4. Al comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, dopo le parole: "per uso potabile" sono inserite le seguenti: ", igienico sanitario". 2. Dopo il comma 2-ter dell'art. 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: "2-quater. La sospensione delle istruttorie di cui al comma 2-ter non si applica altresi' alle istanze: a) di riconoscimento o di concessione preferenziale per qualsiasi uso di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 âÂÂTesto unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettriciâ e successive modificazioni; b) di rinnovo di concessioni di derivazione senza varianti, per qualsiasi uso; c) di concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo, per interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal piano di sviluppo rurale e comprendenti sistemi di irrigazione volti al risparmio della risorsa idrica; d) di concessione di derivazione d'acqua per scopi geotermici o di scambio termico per i quali si attui la reimmissione nella medesima falda come previsto nella normativa vigente. 2-quinquies. Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque, la Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le direttive per l'esame delle istanze di cui ai commi 2-ter e 2-quater". 3. Dopo il comma 3 dell'art. 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Nel caso di accertata inerzia o inadempimento da parte delle province, rispetto all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera- d) del comma 1 e/o alle funzioni di polizia idraulica di cui alla lettera- e) del comma 1, tale da esporre a rischio l'incolumita' delle persone, di beni ed infrastrutture ovvero da pregiudicare la fruizione dello specchio acqueo a scopo turistico ricreativo, anche in forza di denuncia della predetta inerzia o inadempimento effettuata alla Regione da uno o piu' comuni interessati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale puo' nominare a commissario ad acta uno dei sindaci dei comuni interessati, per il tempestivo esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni stesse, con la realizzazione degli interventi a cio' necessari". 4. Dopo la lettera- e) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: "c-bis) le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 85, qualora l'intero alveo lacuale, le rive, le sponde e le spiagge lacuali, interessi esclusivamente il territorio di un solo comune".

    CAPO II
    Disposizioni in materia di lavori pubblici

    Art. 5. Modifica dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11 "e successive modificazioni.

  5. Al comma 1 dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, le parole: "contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali" sono sostituite dalle parole: "contributi alle scuole materne non statali.". 2. Al comma 2 dell'art. 138-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, dopo le parole: "alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria" sono aggiunte le seguenti: "e straordinaria".

    Art. 6. Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e successive modificazioni.

  6. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall'art. 4 della legge gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" e successive modificazioni sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, acquisito il...

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