Ordinanze nº T-42/98 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 12 Agosto 1998

Data di Resoluzione12 Agosto 1998
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-42/98

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 agosto 1998 (1) «Domanda di provvedimenti provvisori - Composizione amichevole -

Carattere cogente - Cancellazione d'ufficio dal ruolo - Presupposti»

Nel procedimento T-42/98 R,

Maria Paola Sabbatucci, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con gli avv.ti Alberto Dal Ferro e Andrea Cevese, del foro di Vicenza, domiciliati presso lo studio dell'avv. Morresi, 67, avenue des Nerviens, Bruxelles,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Antonio Caiola e dalla signora Evelyn Waldherr, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori proposta ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee e degli artt. 185 e 186 del Trattato CE,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1.
L'art. 9 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

1. Sono istituiti:

a) presso ciascuna istituzione:

- un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

(...)

2. La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate da ciascuna istituzione in conformità delle disposizioni dell'allegato II.

(...)

.

2.
L'art. 1, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto così dispone:

Le condizioni di elezione al comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero di elezioni alla sezione locale quando il comitato è diviso in sezioni locali, sono stabilite dall'assemblea generale dei funzionari dell'istituzione assegnati alla relativa sede di servizio (...)

.

3.
Il quarto comma dello stesso articolo precisa:

La composizione del comitato del personale non diviso in sezioni locali, ovvero, della sezione locale se il comitato del personale è diviso in sezioni locali, deve assicurare la rappresentanza di tutte le categorie di funzionari e di tutti i quadri previsti dall'articolo 5 dello Statuto, nonché degli agenti di cui all'articolo 7, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità. Il comitato centrale di un comitato del personale diviso in sezioni locali è validamente costituito non appena è stata designata la maggioranza dei suoi membri

.

4.
L'art. 17, n. 5, del regolamento relativo alla rappresentanza del personale del Segretariato del Parlamento europeo (in prosieguo: il «regolamento relativo alla rappresentanza del personale») così dispone:

I seggi sono attribuiti all'interno di ciascuna lista a quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti individuali, con riserva che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tra i candidati eletti figurino obbligatoriamente due rappresentanti di ogni categoria di funzionari, ivi compreso il quadro linguistico, nonché due rappresentanti degli altri agenti, come stabilito all'articolo 5;

b) tra i candidati eletti figuri un certo numero di membri in servizio a Bruxelles, fissato conformemente all'articolo 6, quarto comma.

Ogni candidato eletto può soddisfare simultaneamente queste due condizioni

.

5.
L'art. 6, n. 4, seconda frase, dello stesso regolamento enuncia:

(...) Su proposta del Collegio degli scrutatori uscente, l'assemblea generale conferma il numero di seggi al Comitato del personale da riservare ai membri del personale in servizio a Bruxelles. Questo numero rappresenta la proporzione di funzionari e altri agenti del Segretariato in servizio a Bruxelles, arrotondato all'unità superiore

.

6.
Il numero di seggi riservato ai membri del personale in servizio a Bruxelles è stato fissato a undici in occasione dell'assemblea generale del personale del settembre 1997.

Antecedenti della controversia

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