Ordinanze nº T-44/98 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 14 Agosto 1998

Data di Resoluzione14 Agosto 1998
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-44/98

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

14 agosto 1998 (1) «Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare -

Decisioni 91/482/CEE e 97/803/CE - Regolamento (CE) n. 2553/97 - Procedimento sommario - Intervento - Urgenza - Insussistenza»

Nel procedimento T-44/98 R,

Emesa Sugar (Free Zone) NV, società disciplinata dal diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. Gerard van der Wal, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jürgen Huber e Guus Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

Regno di Spagna, rappresentato dalle signore Rosario Silva de Lapuerta e Mónica López-Monis Gallego, abogados del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

e

Repubblica francese, rappresentata dal signor Claude Chavance, segretario per gli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenienti,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 23 dicembre 1997 (VI/51329) con cui viene respinta una domanda della richiedente mirante al rilascio di titoli d'importazione per prodotti dello zucchero e, dall'altro, provvedimenti provvisori intesi a che sia vietato alla Commissione di applicare l'art. 108 ter della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1), come modificata, e/o il regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

1.
L'isola di Aruba fa parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») associati alla Comunità. L'associazione dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla quarta parte del Trattato CE nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.

2.
L'art. 133, n. 1, del Trattato prevede che le importazioni originarie dei PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.

3.
Nella sua versione iniziale, l'art. 101, n. 1, della decisione PTOM stabiliva:

I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente

.

4.
L'art. 102 di questa stessa decisione prevedeva:

La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente

.

5.
L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II di quest'ultima (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa.

6.
In forza dell'art. 1 dell'allegato II, un prodotto è considerato originario dei PTOM, della Comunità o degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») se è stato ivi o interamente ottenuto o sufficientemente trasformato.

7.
L'art. 6, n. 2, dello stesso allegato precisa che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM. In forza di questa disposizione, detta di «cumulo di origine ACP/PTOM», lo zucchero originario degli Stati ACP che aveva subito una certa lavorazione o trasformazione nei PTOM poteva quindi essere liberamente importato nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

8.
Ai sensi dell'art. 240, n. 1, della decisione PTOM, quest'ultima si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990. Ora, il n. 3, sub a) e b), dellostesso articolo prevede che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modifiche della decisione PTOM volute dalle autorità competenti dei PTOM o eventualmente proposte dalla Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP.

9.
In una comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla Comunità europea [documento COM(94) 538 def., del 21 dicembre 1994], la Commissione ha raccomandato diversi adeguamenti di questa associazione.

10.
Il 16 febbraio 1996 essa ha presentato al Consiglio una proposta di decisione recante revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU C 139, pag. 1). Al sesto e al settimo 'considerando‘ di questa proposta, essa sosteneva che il libero accesso per qualsiasi prodotto originario dai PTOM ed il mantenimento della regola del cumulo di origine ACP/PTOM avevano indotto a constatare l'esistenza di un rischio di conflitto tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, cioè lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune.

11.
Intendendo risolvere tale rischio di conflitto, il Consiglio ha adottato la decisione 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50; in prosieguo: la «decisione 97/803»).

12.
Nel settimo 'considerando‘ di questa decisione esso ha rilevato:

(...) è necessario prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune

.

13.
A tal fine, la decisione 97/803 ha inserito nella decisione PTOM gli artt. 108 bis e 108 ter che ammettono il cumulo di origine ACP/PTOM rispettivamente per il riso e lo zucchero, fino ad un quantitativo annuo determinato.

14.
Pertanto, l'art. 108 ter, nn. 1 e 2, della decisione PTOM stabilisce:

1. (...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.

2. Per l'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui al paragrafo 1 si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la riduzione dello zucchero in zollette o la colorazione

.

15.
La decisione 97/803 ha modificato anche gli artt. 101, n. 1, e 102, della decisione PTOM, i quali attualmente sono così formulati:

Articolo 101

1. I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione.

(...)

Articolo 102

Fatti salvi gli articoli 108 bis e 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente

.

16.
Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2553/97, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»). Questo regolamento, entrato in vigore il 19 dicembre 1997, ha trovato tuttavia applicazione solo dal 1° gennaio 1998.

17.
Un regime transitorio è stato previsto dall'art. 8, terzo comma, di tale regolamento che stabilisce:

(...) i titoli d'importazione per i quali le domande sono state presentate tra il 10 e il 31 dicembre 1997 sono rilasciati dalle autorità degli Stati membri, previa autorizzazione dei servizi della Commissione, secondo l'ordine della loro presentazione e nel limite del quantitativo massimo di 3 000 tonnellate per l'intera Comunità

.

Fatti e procedimento

18.
Dall'aprile 1997 la richiedente gestisce uno zuccherificio, situato nell'isola di Aruba, ed esporta zucchero verso la Comunità.

19.
Poiché lo zucchero non è prodotto ad Aruba, la richiedente acquista zucchero bianco in raffinerie di zucchero di canna stabilite negli Stati ACP. Lo zucchero acquistato viene trasportato ad Aruba, dove è sottoposto ad operazioni di lavorazione e di trasformazione, a conclusione delle quali il...

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