Ordinanze nº T-159/97 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Giugno 1997

Data di Resoluzione19 Giugno 1997
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-159/97

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

19 giugno 1997 (1) «Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) - Decisione del presidente dell'Ufficio relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso - Periculum in mora - Insussistenza»

Nel procedimento T-159/97 R,

Luis Manuel Chaves Fonseca Ferrão, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), residente in Campello, Alicante (Spagna), con l'avv. domiciliatario Roland Assa, del foro di Lussemburgo, 1, rue Jean-Pierre Brasseur,

richiedente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai signori Oreste Montalto, direttore del dipartimento giuridico, e João Paulo Miranda de Sousa, membro del dipartimento giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione ADM-97-3 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 febbraio 1997, relativa all'organizzazione delle commissioni di ricorso,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») è stato istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). La composizione e l'organizzazione dell'Ufficio sono disciplinate più dettagliatamente nel titolo XII (artt. 111-139) di detto regolamento.

2.
L'Ufficio dispone di diverse commissioni di ricorso competenti a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso talune decisioni adottate dall'Ufficio. Ciascuna commissione di ricorso è composta da un presidente e da due membri. Per il periodo iniziale, è stata prevista la costituzione di tre commissioni di ricorso.

3.
L'art. 119, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 stabilisce che il presidente dell'Ufficio, che ha pure compiti direttivi, «prende tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni».

4.
In base alla disposizione summenzionata, il presidente dell'Ufficio ha adottato, il 21 febbraio 1997, la decisione ADM-97-3, relativa all'organizzazione dellecommissioni di ricorso (in prosieguo: la «decisione contestata»). L'art. 2 di detta decisione recita:

1) Il vicepresidente incaricato delle questioni giuridiche è il superiore immediato dei presidenti delle commissioni di ricorso.

2) I presidenti delle commissioni di ricorso sono i superiori immediati dei membri delle commissioni di ricorso per le quali sono stati designati. Allorché un membro viene designato per più di una commissione di ricorso, il superiore immediato è il presidente della commissione di ricorso per la quale il membro è stato designato in via principale

.

5.
Il richiedente, membro della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dal 1° febbraio 1996, con istanza del 6 marzo 1997 ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee di controllare la legittimità della decisione contestata, in virtù dell'art. 118 del regolamento n. 40/94. Con decisione del 18 aprile 1997, comunicata al richiedente con lettera SG(97)D/3132 del 23 aprile 1997, la Commissione ha respinto l'istanza dichiarandola irricevibile.

6.
Con nota 22 aprile 1997, il richiedente ha presentato un reclamo al presidente dell'Ufficio, in quanto autorità...

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