Ordinanze nº T-196/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 18 Ottobre 2001
Data di Resoluzione | 18 Ottobre 2001 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-196/01 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
18 ottobre 2001 (1) «Procedimento sommario - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Urgenza - Insussistenza»
Nel procedimento T-196/01 R,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos,
richiedente,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C (2001) 1284, che sopprime un contributo finanziario comunitario,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti e procedimento
La Commissione esamina le domande in particolare al fine di:
- valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte con la legislazione comunitaria corrispondente e eventualmente con il quadro comunitario di sostegno;
- valutare il contributo dell'azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono;
- verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l'efficace esecuzione dell'azione;
- determinare le modalità precise dell'intervento del o dei Fondi interessati, eventualmente in base alle informazioni già fornite in qualsiasi quadro comunitario di sostegno corrispondente.
La Commissione decide il contributo dei Fondi (...), sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte, entro un termine di sei mesi, di norma, a decorrere dal ricevimento della domanda. La concessione del contributo di tutti i Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti che contribuiscono al finanziamento di un intervento, compresi gli interventi configurati sotto forma di un approccio integrato, è stabilita con un'unica decisione della Commissione.
1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.
(...)
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