Ordinanze nº T-196/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 18 Ottobre 2001

Data di Resoluzione18 Ottobre 2001
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-196/01

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

18 ottobre 2001 (1) «Procedimento sommario - FEAOG - Soppressione di un contributo finanziario - Urgenza - Insussistenza»

Nel procedimento T-196/01 R,

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, rappresentata dall'avv. D. Nikopoulos,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 8 giugno 2001, C (2001) 1284, che sopprime un contributo finanziario comunitario,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), contiene, al punto IV (artt. 14-16), le norme relative all'esame delle domande di contributo finanziario a carico dei Fondi strutturali, le condizioni di accesso al finanziamento e talune disposizioni a carattere specifico.

2.
L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 4253/88, come modificato, dispone quanto segue:

La Commissione esamina le domande in particolare al fine di:

- valutare la conformità delle azioni e delle misure proposte con la legislazione comunitaria corrispondente e eventualmente con il quadro comunitario di sostegno;

- valutare il contributo dell'azione proposta alla realizzazione dei suoi obiettivi specifici e, se si tratta di un programma operativo, la coerenza delle misure che lo costituiscono;

- verificare che i meccanismi amministrativi e finanziari siano adeguati ad assicurare l'efficace esecuzione dell'azione;

- determinare le modalità precise dell'intervento del o dei Fondi interessati, eventualmente in base alle informazioni già fornite in qualsiasi quadro comunitario di sostegno corrispondente.

La Commissione decide il contributo dei Fondi (...), sempreché le condizioni poste dal presente articolo siano soddisfatte, entro un termine di sei mesi, di norma, a decorrere dal ricevimento della domanda. La concessione del contributo di tutti i Fondi e degli altri strumenti finanziari esistenti che contribuiscono al finanziamento di un intervento, compresi gli interventi configurati sotto forma di un approccio integrato, è stabilita con un'unica decisione della Commissione.

3.
L'art. 24 del regolamento n. 4253/88, come modificato, recante il titolo «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», così dispone:

1. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della partnership, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle autorità da esso designate per l'attuazione dell'azione di presentare le loro osservazioni entro una scadenza determinata.

2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

(...)

4.
In data 25 settembre 1996, la Commissione ha adottato la decisione C (96) 2542 (in prosieguo: la «decisione di concessione»), la cui base giuridica è costituita, in particolare, dal regolamento n. 4253/88, come modificato, e segnatamente dall'art. 14, n. 3, di tale regolamento.

5.
L'art. 1 della decisione di concessione prevede che venga attuata un'azione sotto forma di un progetto pilota relativo all'accelerazione della rigenerazione delle foreste devastate dal fuoco in Grecia (nell'ambito del progetto 93.EL.06.023), i cui dettagli sono descritti nell'allegato 1 della decisione stessa. In base al detto articolo, la responsabilità dell'attuazione del progetto in questione è affidata al Laboratorio per la genetica forestale ed il miglioramento delle specie di piante legnose (Laboratory of Forest Genetics and Plant Breeding), il quale è anche beneficiario del finanziamento comunitario, ai sensi dell'art. 5 della decisione di concessione (in prosieguo: il «beneficiario»). Il beneficiario fa parte dell'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Università aristotelica di Tessalonica in Grecia; in prosieguo: la «richiedente»).

6.
In base all'art. 2 della decisione di concessione, le spese ammesse al contributo sono quelle realizzate dopo il 1° settembre 1996, data prevista per l'inizio dell'azione. La detta norma dispone altresì che la realizzazione dell'azione venga conclusa al più tardi il 28 febbraio 2001.

7.
L'art. 3 della decisione di concessione prevede che l'importo totale del costo sovvenzionabile dell'azione ammonti ad euro 717 532; relativamente a tale somma, la Comunità si impegna a versare un importo massimo di euro 538...

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