Ordinanze nº T-353/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 26 Gennaio 2001
Data di Resoluzione | 26 Gennaio 2001 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-353/00 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
26 gennaio 2001 (1) «Procedimento sommario - Atto del Parlamento - Decadenza di un mandato parlamentare per effetto dell'applicazione della legge nazionale - Ricevibilità - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi»
Nella causa T-353/00,
Jean-Marie Le Pen, residente a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dall'avv. F. Wagner,
ricorrente,
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
convenuto,
sostenuto dalla
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. D. Wibaux e G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione dal presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente Trattato
.
Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali
.
Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia
.
1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.
2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa il Parlamento europeo che ne prende atto.
In tutti gli altri casi, il Parlamento europeo constata la vacanza e ne informa lo Stato membro
.
4. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.
Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi
.
Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:
- in caso di dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;
- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto del 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione
.
1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buon svolgimento.
2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.
3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare auna discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.
4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere
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Tra tali poteri rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto dall'art. 130, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere
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La normativa francese
All'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee si applicano gli artt. LO 127-LO 130-1.
L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo. L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto
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Il candidato collocato su una lista in posizione immediatamente successiva all'ultimo candidato eletto è chiamato a sostituire il rappresentante eletto sulla lista stessa, il cui seggio divenga vacante per qualsivoglia motivo
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L'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Consiglio di Stato in sede contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.
Il ricorso non ha effetti sospensivi
.
I fatti e il procedimento
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