Ordinanze nº T-353/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 26 Gennaio 2001

Data di Resoluzione26 Gennaio 2001
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-353/00

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

26 gennaio 2001 (1) «Procedimento sommario - Atto del Parlamento - Decadenza di un mandato parlamentare per effetto dell'applicazione della legge nazionale - Ricevibilità - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi»

Nella causa T-353/00,

Jean-Marie Le Pen, residente a Saint-Cloud (Francia), rappresentato dall'avv. F. Wagner,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. Krück e C. Karamarcos, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuto,

sostenuto dalla

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. D. Wibaux e G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione dal presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Il contesto normativo

La normativa comunitaria

1.
L'art. 5 TUE così recita:

Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti esercitano le loro attribuzioni alle condizioni e ai fini previsti, da un lato, dalle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, nonché dalle disposizioni dei successivi trattati e atti recanti modifiche o integrazioni delle stesse e, dall'altro, dalle altre disposizioni del presente Trattato

.

2.
Ai sensi dell'art. 189, primo comma, CE, dell'art. 20, CA, e dell'art. 107, EA, il Parlamento europeo è «composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità».

3.
L'art. 190, n. 4, CE, l'art. 21, n. 3, CA, e l'art. 108, n. 3, EA prevedono che il Parlamento elabori un progetto volto a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri, o secondo principi comuni a tutti gli Stati medesimi, e che il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilisca le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degliStati stessi. L'art. 7, n. 1, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976 (in prosieguo: l'«atto del 1976»), precisa che l'elaborazione del progetto di procedura elettorale uniforme ricade nelle responsabilità del Parlamento. A tutt'oggi, nessun sistema uniforme è stato emanato, malgrado le proposte fatte in tal senso dal Parlamento.

4.
A termini dell'art. 3, n. 1, dell'atto del 1976, i membri del Parlamento «sono eletti per un periodo di cinque anni».

5.
L'art. 6 dell'atto del 1976 elenca, al n. 1, le cariche incompatibili con lo status di rappresentante del Parlamento e dispone, al successivo n. 2, che ogni Stato membro può «fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'art. 7, paragrafo 2», che così recita:

Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali

.

6.
A termini dell'art. 11 dell'atto del 1976:

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia

.

7.
L'art. 12 dell'atto del 1976 dispone quanto segue:

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa il Parlamento europeo che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, il Parlamento europeo constata la vacanza e ne informa lo Stato membro

.

8.
L'art. 7 del regolamento del Parlamento europeo (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento») è intitolato «verifica dei poteri». A termini dei nn. 4 e 5 di tale articolo:

4. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di interessare l'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o la graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina.

Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura. Egli deferisce tale questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi

.

9.
L'art. 8, n. 6, del regolamento così recita:

Va considerata come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza:

- in caso di dimissioni: la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni;

- in caso di nomina a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi della legge elettorale nazionale o ai sensi dell'articolo 6 dell'Atto del 1976: la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione

.

10.
Le funzioni del presidente del Parlamento sono disciplinate dall'art. 19 del regolamento, che così dispone:

1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buon svolgimento.

2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Egli trasmette alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza.

3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare auna discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata.

4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere

.

11.
L'art. 19, n. 1, del regolamento è stato oggetto di interpretazione, conformemente all'art. 180 del regolamento medesimo, nel senso che:

Tra tali poteri rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto dall'art. 130, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere

.

La normativa francese

12.
A termini dell'art. 5 della legge 7 luglio 1977, 77-729, relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee (GURF 8 luglio 1977, pag. 3579; in prosieguo: la «legge del 1977»):

All'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee si applicano gli artt. LO 127-LO 130-1.

L'ineleggibilità, qualora si verifichi nel corso del mandato, pone fine al medesimo. L'accertamento dell'ineleggibilità è effettuato mediante decreto

.

13.
Ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge del 1977:

Il candidato collocato su una lista in posizione immediatamente successiva all'ultimo candidato eletto è chiamato a sostituire il rappresentante eletto sulla lista stessa, il cui seggio divenga vacante per qualsivoglia motivo

.

14.
L'art. 25 della legge del 1977 dispone quanto segue:

L'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea delle Comunità europee può essere contestata, entro i dieci giorni successivi alla proclamazione dei risultati dello scrutinio e per tutto ciò che attiene all'applicazione della presente legge, da ogni elettore dinanzi al Consiglio di Stato in sede contenziosa. La decisione è pronunciata in assemblea plenaria.

Il ricorso non ha effetti sospensivi

.

I fatti e il procedimento

15.
Il ricorrente, sig. Jean-Marie Le Pen, veniva eletto membro del Parlamento europeo il 13 giugno 1999.

16.
Con sentenza 23 novembre 1999, la Cour de cassation (sezione penale) francese respingeva il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della cour d'appel di Versailles 17 novembre 1998, con cui era stata dichiarata la sua colpevolezza per violenza nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, laddove lo status della vittima era evidente o conosciuto dall'autore, reato previsto e punito dall'art. 222-13, primo comma, n. 4, del codice penale francese. Per tale reato, il ricorrente veniva condannato a tre anni di reclusione con sospensione condizionale della pena ed a 5 000 franchi francesi (FRF) di ammenda. A titolo di pena complementare, veniva disposta l'interdizione dai diritti di cui all'art. 131-26, n. 2, del codice penale, limitata all'eleggibilità, per la durata di un anno.

17.
A seguito di tale condanna penale ed in considerazione dell'art. 5, secondo comma, della legge del 1977, il Primo ministro del governo francese accertava, con decreto 31 marzo 2000, che «l'ineleggibilità [del ricorrente] poneva fine al suo mandato di rappresentante presso il Parlamento europeo».

18.
Il decreto 31 marzo...

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