Ordinanze nº T-216/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 05 Dicembre 2001
Data di Resoluzione | 05 Dicembre 2001 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-216/01 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
5 dicembre 2001 (1) «Procedimento sommario - Decisione che nega l'accesso
a taluni documenti - Ricevibilità del ricorso di merito»
Nella causa T-216/01 R,
Reisebank AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusman e F. Wiemer,
richiedente,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. S. Rating, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere, da una parte, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 14 agosto 2001 che nega alla richiedente l'accesso a taluni documenti relativi all'archiviazione del procedimento, nel caso COMP/E/-1/37.919 - commissioni bancarie per il cambio delle valute della zona euro, avviato nei confronti di altre banche e, dall'altra, la sospensione del procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nel medesimo caso, nella parte che la riguarda,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Sfondo normativo
1. Qualsiasi persona, impresa o associazione di persone o di imprese che abbia ricevuto una o più lettere [inviate dalla Commissione] ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 [ivi comprese quelle che accompagnano una comunicazione degli addebiti], e che abbia motivo di ritenere che la Commissione possieda documenti che non sono stati resi noti e che sono tuttavia necessari per l'esercizio effettivo del diritto al contraddittorio, può sollecitare l'accesso a tali documenti con richiesta motivata.
2. La decisione motivata su tale richiesta è comunicata alla persona, all'impresa o all'associazione richiedente nonché a qualsiasi altra persona, impresa o associazione interessata dal procedimento
.
Fatti e procedimento
Ai sensi di una giurisprudenza consolidata, la consultazione del fascicolo nell'ambito di procedimenti in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione adempie una specifica funzione. Essa è diretta a consentire all'impresa accusata di aver violato il diritto comunitario della concorrenza di difendersi in modo efficace contro le censure della Commissione. Tale condizione è soddisfatta soltanto se le imprese hanno l'accesso alla totalità dei documenti contenuti del fascicolo del procedimento, cioè ai documenti relativi al procedimento, salvo i documenti riservati e i documenti interni all'amministrazione. In questo modo viene stabilita la parità delle armi tra la Commissione e la difesa.
Nel caso specifico, la Reisebank AG e la Deutsche Verkehrsbank AG hanno potuto accedere ai documenti del procedimento COMP/E-1/37.919 così come ad altri documenti, che figurano in fascicoli paralleli, ma rilevanti per il procedimento banche tedesche. E' stato quindi tenuto conto di tale diritto a una difesa senza alcuna limitazione contro le censure mosse dalla Commissione.
Le circostanze che hanno portato alla sospensione del procedimento relativo ad altri istituti bancari di altri Stati membri costituiscono l'oggetto di atti della Commissione paralleli ma distinti, in principio non accessibili alle banche tedesche. Non si vede neppure in che misura le informazioni desiderate potrebbero essere di qualche importanza per la difesa dei vostri clienti. Pertanto occorre respingere la vostra richiesta di accesso complementare al fascicolo, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale di primo grado nelle cause Cemento.
Per quanto riguarda i documenti relativi alla sospensione del procedimento COMP/E-1/37.919 avviato nei confronti di talune banche tedesche, noi non potremo nemmeno accogliere la vostra richiesta. Le relative informazioni concernenti i singoli istituti, poiché non sono state pubblicate dalla Commissione, hanno un carattere riservato e, conseguentemente, non potranno essere accessibili alle altre parti del procedimento.
Tale decisione viene adottata conformemente all'art. 8 della decisione...
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