Sentenze nº T-65/98 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Ottobre 2003

Data di Resoluzione23 Ottobre 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-65/98

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 ottobre 2003 (1) «Ricorso di annullamento - Concorrenza - Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) - Gelati destinati al consumo immediato - Fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti - Clausola di esclusiva - Barriere all'ingresso nel mercato - Diritti di proprietà - Art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE

Nella causa T-65/98,

Van den Bergh Foods Ltd, già HB Ice Cream Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dai sigg. M. Nicholson e M. Rowe, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Masterfoods Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dal sig. P.G.H. Collins, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e da

Richmond Frozen Confectionery Ltd, già Treats Frozen Confectionery Ltd, con sede in Northallerton (Regno Unito), rappresentata dal sig. I.S. Forrester, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) (GU L 246, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE nei confronti di Van den Bergh Foods Limited (Casi IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436) (GU L 246, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2.
La Van den Bergh Foods Ltd (in prosieguo: la «HB»), società controllata al 100% dal gruppo Unilever, è il principale produttore di gelati in Irlanda, in particolare dei gelati destinati al consumo immediato venduti in confezioni monodose. Da diversi anni la HB fornisce ai dettaglianti di gelati, «a titolo gratuito» o in cambio di un canone irrilevante, frigocongelatori dei quali si riserva la proprietà, a condizione che essi siano usati esclusivamente per conservare i gelati forniti dalla HB (in prosieguo: la «clausola di esclusiva»). Dalle clausole del contratto tipo relativo ai frigocongelatori risulta che tale contratto può essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso di due mesi. La HB garantisce la manutenzione a sue spese dei suoi frigocongelatori salvo in caso di negligenza da parte del dettagliante.

3.
La Masterfoods Ltd (in prosieguo: la «Mars»), una società controllata della società americana Mars Inc., penetrava nel mercato irlandese dei gelati nel 1989.

4.
A partire dall'estate 1989, numerosi dettaglianti che disponevano di frigocongelatori forniti dalla HB cominciavano a conservarvi e a presentarvi i prodotti della Mars, circostanza che ha spinto la HB a chiedere il rispetto della clausola di esclusiva.

5.
Nel marzo 1990, la Mars proponeva un ricorso alla High Court (Irlanda) per far dichiarare, in particolare, la nullità della clausola di esclusiva ai sensi del diritto nazionale e degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 e 82 CE). La HB ha quindi proposto un ricorso separato diretto a far ingiungere alla Mars di non indurre i dettaglianti a violare la clausola di esclusiva.

6.
Nell'aprile 1990 la High Court pronunciava un'ingiunzione provvisoria a favore della HB.

7.
Il 28 maggio 1992 la High Court si pronunciava nel merito dei ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Mars e dalla HB. Respingeva il ricorso della Mars ed emetteva un'ordinanza, in favore della HB, che vietava alla Mars di indurre i dettaglianti a conservare i suoi prodotti in frigocongelatori di proprietà della HB.

8.
La Mars impugnava tale decisione dinanzi alla Supreme Court (Irlanda) il 4 settembre 1992. Tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali (v. infra, punto 30), le quali hanno costituito oggetto della sentenza della Corte 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I-11369). Alla data della presente sentenza, il procedimento dinanzi alla Supreme Court è ancora pendente.

9.
Parallelamente a tali procedimenti dinanzi ai giudici irlandesi, il 18 settembre 1991 la Mars depositava una denuncia contro la HB presso la Commissione, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Detta denuncia verteva sulla fornitura, effettuata dalla HB ad un gran numero di dettaglianti, di frigocongelatori che dovevano essere utilizzati esclusivamente per i prodotti di detta marca.

10.
Il 22 luglio 1992, anche la Valley Ice Cream (Irlanda) Ltd depositava una denuncia contro la HB presso la Commissione.

11.
Il 29 luglio 1993, in una comunicazione degli addebiti inviata alla HB, la Commissione considerava che il sistema di distribuzione di questa società violasse gli artt. 85 e 86 del Trattato (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 1993»).

12.
In seguito a colloqui con la Commissione, la HB, pur contestando il punto di vista di quest'ultima, ha proposto modifiche, in particolare relative al suo sistema di distribuzione, destinate a consentirle di beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. L'8 marzo 1995 tali modifiche sono state notificate alla Commissione che, in un comunicato stampa del 10 marzo 1995, ha ritenuto che le stesse, a prima vista, potessero consentire alla HB di beneficiare di un'esenzione. Il 15 agosto 1995, una comunicazione fatta in applicazione dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 211, pag. 4).

13.
Il 22 gennaio 1997, ritenendo che le modifiche proposte non avessero sortito il risultato previsto in termini di libero accesso ai punti vendita, la Commissione inviava alla HB una nuova comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 1997»). La HB ha preso posizione sugli addebiti contestati.

14.
L'11 marzo 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

Decisione controversa

15.
Nella decisione controversa la Commissione considera che gli accordi di distribuzione della HB contenenti la clausola di esclusiva sono incompatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato. Essa indica come mercato dei prodotti rilevante quello dei gelati destinati al consumo immediato venduti in confezioni monodose e come mercato geografico rilevante l'Irlanda (centotrentottesimo e centoquarantesimo ‘considerando’). Essa dichiara che la posizione della HB sul mercato rilevante è particolarmente forte, come dimostrato tra l'altro dalla quota di mercato che l'impresa detiene da diversi anni (v. infra, punto 21). L'importanza della HB è confermata inoltre dalla distribuzione numerica (79%) e ponderata (94%) dei suoi prodotti in questione nei mesi di agosto e di settembre 1995, nonché dalla forza del suo marchio e dalle dimensioni e dalla notorietà del suo assortimento di prodotti. Il potere della HB su tale mercato sarebbe accresciuto ulteriormente dalla forza dell'Unilever, non solo sugli altri mercati dei gelati in Irlanda (gelati da asporto e gelati per il settore della ristorazione), ma anche sui mercati internazionali dei gelati e su quelli dei prodotti surgelati e dei generi di consumo (centoquarantunesimo ‘considerando’).

16.
La Commissione rileva che l'insieme degli accordi di distribuzione della HB relativi ai frigocongelatori installati nei punti vendita hanno l'effetto di limitare la capacità dei rivenditori che hanno concluso questi accordi di tenere e mettere in vendita, presso i loro negozi, gelati monodose forniti dai concorrenti della HB, sia quando il punto vendita disponga per la conservazione di tali gelati solo di uno o più frigocongelatori messi a disposizione dalla HB, sia quando sia improbabile che i frigocongelatori HB esistenti vengano sostituiti con altri di proprietà del rivenditore o di un concorrente della HB, sia quando non risulti economicamente conveniente destinare spazio all'installazione di un altro frigocongelatore. Essa sostiene che per effetto di tale restrizione, ai fornitori concorrenti viene preclusa la vendita dei loro prodotti nei punti vendita in questione, il che determina una restrizione della concorrenza tra i fornitori operanti sul mercato rilevante (centoquarantatreesimo ‘considerando’). La Commissione non avrebbe preso in considerazione l'effetto restrittivo di ogni singolo accordo, bensì l'effetto prodotto dalla categoria di accordi che rispondono alle condizioni summenzionate e che costituiscono una parte identificabile dell'intera rete di accordi stipulati dalla HB. Secondo la Commissione, la valutazione dell'effetto restrittivo di tale parte della rete di accordi stipulati dalla HB si applica quindi anche a ciascuno degli accordi che ne fanno parte. La valutazione dell'effetto restrittivo nel caso di specie sarebbe stata condotta tenendo conto dell'effetto prodotto da tutte le reti analoghe di accordi per la fornitura di frigocongelatori stipulati dagli altri fornitori di gelati nel mercato rilevante, nonché di tutte le altre condizioni che caratterizzano detto mercato (centoquarantaquattresimo e centoquarantacinquesimo ‘considerando’).

17.
La Commissione...

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