Sentenze nº T-99/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Gennaio 2003
Data di Resoluzione | 15 Gennaio 2003 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-99/01 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 gennaio 2003 (1) «Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio nazionale anteriore Mixery - Domanda di marchio comunitario figurativo MYSTERY - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»
Nella causa T-99/01,
Mystery drinks GmbH, in liquidazione giudiziaria, con sede in Eppertshausen (Germania), rappresentata dall'avv. T. Jestaedt, V. von Bomhard e A. Renck,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, B. Weggenmann e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,
convenuto,
con l'intervento di:
Karlsberg Brauerei KG Weber, con sede in Homburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Lange,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 febbraio 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 251/2000-3), concernente la registrazione del segno MYSTERY come marchio comunitario al quale è stato opposto il marchio nazionale Mixery,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2001,
visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001,
visto il controricorso dell'interveniente presentato nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2001,
in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti della lite
- «Stuzzichini, in particolare frutta secca, noci, patate chips e patate a bastoncino», di cui alla classe 29;
- «Cacao, zucchero, miele, sciroppo di melassa e alimenti a base dei suddetti prodotti ovvero zucchero candito e caramelle; pasticceria e confetteria; gelati; gomme da masticare», di cui alla classe 30;
- «Bevande analcoliche tranne la birra analcolica», di cui alla classe 32.
- «Birra e bevande a base di birra», di cui alla classe 32.
Procedimento e conclusioni delle parti
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'Ufficio alle spese.
- tener conto di quanto affermato dalle parti;
- ripartire le spese a seconda dell'esito del procedimento e, per il resto, non porle a suo carico.
In diritto
Osservazioni preliminari
Sul motivo unico relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
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