Sentenze nº T-99/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Gennaio 2003

Data di Resoluzione15 Gennaio 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-99/01

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 gennaio 2003 (1) «Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Marchio nazionale anteriore Mixery - Domanda di marchio comunitario figurativo MYSTERY - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94»

Nella causa T-99/01,

Mystery drinks GmbH, in liquidazione giudiziaria, con sede in Eppertshausen (Germania), rappresentata dall'avv. T. Jestaedt, V. von Bomhard e A. Renck,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, B. Weggenmann e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,

convenuto,

con l'intervento di:

Karlsberg Brauerei KG Weber, con sede in Homburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Lange,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 febbraio 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 251/2000-3), concernente la registrazione del segno MYSTERY come marchio comunitario al quale è stato opposto il marchio nazionale Mixery,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2001,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001,

visto il controricorso dell'interveniente presentato nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2001,

in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della lite

1.
Il 25 ottobre 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

2.
Il segno di cui si chiede la registrazione è il segno qui di seguito riprodotto:

image: mystery

3.
I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- «Stuzzichini, in particolare frutta secca, noci, patate chips e patate a bastoncino», di cui alla classe 29;

- «Cacao, zucchero, miele, sciroppo di melassa e alimenti a base dei suddetti prodotti ovvero zucchero candito e caramelle; pasticceria e confetteria; gelati; gomme da masticare», di cui alla classe 30;

- «Bevande analcoliche tranne la birra analcolica», di cui alla classe 32.

4.
Detta domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 23 marzo 1998, n. 21.

5.
Il 16 giugno 1998 la Karlsberg Brauerei KG Weber (in prosieguo: l'«interveniente») presentava opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 contro la registrazione di detto marchio comunitario. L'impedimento fatto valere a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto ed un marchio anteriore nazionale di cui l'interveniente è titolare. Il marchio anteriore di cui trattasi è il vocabolo Mixery registrato in Germania col n. 395 02 709 per designare i seguenti prodotti:

- «Birra e bevande a base di birra», di cui alla classe 32.

6.
Con decisione 4 febbraio 2000, la divisione d'opposizione respingeva l'opposizione.

7.
Il 3 marzo 2000 l'interveniente ha proposto un ricorso presso l'Ufficio, in forza dell'art. 59 del regolamento n. 40/49, contro la decisione della divisione d'opposizione.

8.
Con decisione 12 febbraio 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 27 febbraio 2001, la terza commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione della divisione d'opposizione.

9.
In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che vi è un rischio di confusione fra il marchio anteriore e il marchio richiesto per i prodotti di cui alla classe 32. Tuttavia, tale rischio è escluso per i prodotti di cui alle classi 29 e 30.

Procedimento e conclusioni delle parti

10.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'Ufficio alle spese.

11.
L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

- tener conto di quanto affermato dalle parti;

- ripartire le spese a seconda dell'esito del procedimento e, per il resto, non porle a suo carico.

12.
L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

13.
Con lettera 5 settembre 2002, la ricorrente ha informato il Tribunale del suo fallimento. Inoltre, dalle sue osservazioni si deve dedurre che essa intende proseguire il procedimento. Peraltro, la ricorrente non era rappresentata all'udienza.

In diritto

Osservazioni preliminari

14.
Si deve rilevare che, nelle sue conclusioni, l'Ufficio non si è espresso né su quanto richiesto dalla ricorrente né sui provvedimenti da adottare quanto alla decisione impugnata.

15.
Per tale motivo, la domanda dell'Ufficio è irricevibile. Tuttavia, l'interveniente chiede il rigetto del ricorso. Di conseguenza, si deve esaminare la causa di cui trattasi conformemente all'art. 134, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

Sul motivo unico relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT