Sentenze nº T-213/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Marzo 2003
Data di Resoluzione | 19 Marzo 2003 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-213/00 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
19 marzo 2003 (1) «Concorrenza - Accordo tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti - Tasse e soprattasse - Fondamento normativo - Regolamento (CEE) n. 4056/86 - Regolamento (CEE) n. 1017/68 - Mercato pertinente - Prova dell'infrazione - Prescrizione - Ammenda»
Nella causa T-213/00,
CMA CGM, con sede in Marsiglia (Francia),
Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud),
Evergreen Marine Corp. Ltd, con sede in Taipei (Taiwan),
Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Taipei,
Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, con sede in Seul,
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede in Tokyo (Giappone),
Malaysia International Shipping Corporation Berhad, con sede in Kuala Lumpur (Malesia),
Mitsui OSK Lines Ltd, con sede in Tokyo,
Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore),
Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo,
Orient Overseas Container Line Ltd, con sede in Wanchai (Hong Kong),
P & O Nedlloyd Container Line Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),
Senator Lines GmbH, succeduta nei diritti alla DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania),
Yangming Marine Transport Corp., con sede in Taipei,
rappresentate inizialmente dagli avv.ti J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, quindi dagli avv.ti Pheasant, Levitt, Waelbroeck e Zinsmeister, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e E. Gippini Fournier, quindi dal sig. M. Oliver, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA); GU L 268, pag. 1],
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
2 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1. Il regolamento n. 1017/68
Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,
(...)
.
Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
(...)
c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;
(...)
g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto
.
Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,
- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate
che contribuiscano
- a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o
- a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o
- ad aumentare la produttività delle imprese, o
- a promuovere il progresso tecnico o economico
prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti evitando di
a) imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi
.
2. Il regolamento n. 4056/86
Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:
(...)
c) l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;
(...)
f) l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto
.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA