Sentenze nº T-213/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 19 Marzo 2003

Data di Resoluzione19 Marzo 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-213/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 marzo 2003 (1) «Concorrenza - Accordo tra membri di una conferenza marittima e compagnie di navigazione indipendenti - Tasse e soprattasse - Fondamento normativo - Regolamento (CEE) n. 4056/86 - Regolamento (CEE) n. 1017/68 - Mercato pertinente - Prova dell'infrazione - Prescrizione - Ammenda»

Nella causa T-213/00,

CMA CGM, con sede in Marsiglia (Francia),

Cho Yang Shipping Co. Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud),

Evergreen Marine Corp. Ltd, con sede in Taipei (Taiwan),

Hanjin Shipping Co. Ltd, con sede in Taipei,

Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, con sede in Seul,

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, con sede in Tokyo (Giappone),

Malaysia International Shipping Corporation Berhad, con sede in Kuala Lumpur (Malesia),

Mitsui OSK Lines Ltd, con sede in Tokyo,

Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Singapore),

Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo,

Orient Overseas Container Line Ltd, con sede in Wanchai (Hong Kong),

P & O Nedlloyd Container Line Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),

Senator Lines GmbH, succeduta nei diritti alla DSR-Senator Lines GmbH, con sede in Brema (Germania),

Yangming Marine Transport Corp., con sede in Taipei,

rappresentate inizialmente dagli avv.ti J. Pheasant, C. Barlen, M. Levitt, D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, quindi dagli avv.ti Pheasant, Levitt, Waelbroeck e Zinsmeister, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e E. Gippini Fournier, quindi dal sig. M. Oliver, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 maggio 2000, 2000/627/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV.34.018 - Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA); GU L 268, pag. 1],

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del

2 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (GU 1962, n. 13, pag. 204), si applicava originariamente a tutte le attività ricomprese nel Trattato. Tuttavia, considerato che, nel quadro della politica comune dei trasporti e tenuto conto delle peculiarità di tale settore, si rendeva necessario emanare una disciplina della concorrenza diversa da quella prevista per gli altri settori economici, il Consiglio emanava il regolamento 26 novembre 1962, n. 141, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962, n. 124, pag. 2751).

1. Il regolamento n. 1017/68

2.
Il 19 luglio 1968, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 1017, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1).

3.
L'art. 1 del regolamento n. 1017/68 prevede l'applicazione del regolamento medesimo nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto «la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempreché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti». Ai sensi della medesima disposizione, il regolamento n. 1017/68 si applica parimenti «alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopraindicati».

4.
A termini dell'art. 2 del regolamento n. 1017/68:

Fatte salve le disposizioni degli articoli da 3 a 6, sono incompatibili con il mercato comune e vietati, senza che a tale effetto sia necessaria una decisione preventiva, tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi e le condizioni di trasporto o altre condizioni di transazione,

(...)

.

5.
L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1017/68 prevede tuttavia che:

Il divieto di cui all'articolo 2 non è applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

(...)

c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;

(...)

g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e le condizioni di trasporto

.

6.
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1017/68:

Il divieto di cui all'articolo 2 può essere dichiarato inapplicabile, con effetto retroattivo,

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano

- a migliorare la qualità dei servizi di trasporto, o

- a promuovere, sui mercati soggetti a forti fluttuazioni nel tempo dell'offerta e della domanda, una migliore continuità e stabilità nel soddisfacimento del fabbisogno di trasporto, o

- ad aumentare la produttività delle imprese, o

- a promuovere il progresso tecnico o economico

prendendo in considerazione nella giusta misura gli interessi degli utenti dei trasporti evitando di

a) imporre alle imprese di trasporti interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale del mercato dei trasporti di cui trattasi

.

7.
Il regolamento n. 1017/68 stabilisce parimenti le modalità di applicazione delle menzionate regole di base. Tale regolamento consente, in particolare, alle imprese di concludere e di applicare accordi senza doverli notificare alla Commissione, esponendoli al rischio della nullità retroattiva nel caso in cui gli accordi dovessero essere esaminati sulla base di una denuncia ovvero di un'azione avviata d'ufficio dalla Commissione, ferma restando, tuttavia, per tali accordi la possibilità di una declaratoria di liceità retroattiva nell'ipotesi di un siffatto esame a posteriori (art. 11, n. 4, del regolamento n. 1017/68). Le imprese che intendano avvalersi delle disposizioni dell'art. 5 possono peraltro rivolgere, a termini dell'art. 12 del regolamento medesimo, una richiesta in tal senso alla Commissione.

2. Il regolamento n. 4056/86

8.
Il 22 dicembre 1986, il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4).

9.
L'art. 1, n. 2, del detto regolamento precisa che esso «concerne unicamente i trasporti marittimi internazionali (...) da o verso uno o più porti comunitari».

10.
Il successivo art. 2, n. 1, prevede tuttavia che:

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto solamente l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante:

(...)

c) l'organizzazione e l'esecuzione di operazioni successive o supplementari di trasporto marittimo, nonché la fissazione o l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti;

(...)

f) l'adozione o l'applicazione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto

.

11.
Nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 4056/86 il Consiglio afferma che per tali tipi di accordi, decisioni e pratiche concordate di carattere tecnico è possibile derogare al divieto delle intese «in quanto, di regola, non sono restrittivi della concorrenza».

12.
L'art. 3 del regolamento n. 4056/86 prevede, per altro, un'esenzione per categoria per «gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime intesi a perseguire la fissazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto». Per conferenza marittima deve intendersi, a termini dell'art. 1, n. 3, lett. b), del regolamento n. 4056/86, «un gruppo di due o più vettori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea».

13.
Il regolamento n. 4056/86 consente alle imprese di concludere ed applicare accordi senza doverli notificare alla Commissione, esponendoli al rischio di nullità retroattiva nel caso in cui tali accordi dovessero essere...

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