Sentenze nº T-57/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 06 Marzo 2003

Data di Resoluzione06 Marzo 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-57/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

6 marzo 2003 (1) «Banane - Organizzazione comune dei mercati - Decisione 94/800/CE - Regolamento (CE) n. 478/95 - Regime delle licenze di esportazione - Ricorso per risarcimento danni»

Nella causa T-57/00,

Banan-Kompaniet AB, con sede in Stoccolma (Svezia),

Skandinaviska Bananimporten AB, con sede in Arsta (Svezia),

rappresentate dal sig. B. O'Connor, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. S. Marquardt e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, quindi dai sigg. L. Visaggio e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa del regime delle licenze di esportazione introdotto dalla decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), e dal regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1995, n. 478, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), ha introdotto, al titolo IV, un regime comune degli scambi con i paesi terzi in sostituzione dei diversi regimi nazionali.

2.
L'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, nella sua versione originaria, prevedeva quanto segue:

Le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 18 e 19

.

3.
L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella sua versione originaria, prevedeva per ogni anno l'apertura di un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati ACP (in prosieguo: le «banane di paesi terzi») e per le importazioni non tradizionali di banane provenienti dagli Stati ACP (in prosieguo: le «banane ACP non tradizionali»). Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un dazio di ECU 100 per tonnellata, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero.

4.
L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 operava una ripartizione del contingente tariffario, attribuendolo per il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), per il 30% alla categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B), e per il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che a partire dal 1992 avevano iniziato a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).

5.
L'art. 20 del regolamento n. 404/93 incaricava la Commissione di determinare le modalità di applicazione del titolo IV.

6.
La Commissione ha quindi adottato il regolamento (CEE) 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6).

7.
Il 19 febbraio 1993 la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Costa Rica, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela hanno chiesto alla Commissione di avviare consultazioni ai sensi dell'art. XXII, n. 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (in prosieguo: il «GATT»), relativamente al regolamento n. 404/93. Non avendo le consultazioni prodotto alcun risultato, tali Stati hanno attivato, nell'aprile 1993, il procedimento di composizione delle controversie di cui all'art. XXIII, n. 2, del GATT.

8.
Il 18 gennaio 1994 il gruppo di esperti istituito nell'ambito di tale procedimento ha presentato una relazione nella quale ha concluso per l'incompatibilità con le norme del GATT del regime d'importazione istituito dal regolamento n. 404/93. Tale relazione non è stata adottata dalle parti contraenti del GATT.

9.
Il 28 e il 29 marzo 1994 la Comunità è giunta ad un accordo con la Repubblica di Colombia, la Repubblica del Costa Rica, la Repubblica del Nicaragua e la Repubblica del Venezuela, denominato accordo quadro sulle banane (in prosieguo: l'«accordo quadro»).

10.
Al punto 1 della seconda parte dell'accordo quadro, il contingente tariffario complessivo di base è fissato in 2 100 000 tonnellate per il 1994 e in 2 200 000 tonnellate per il 1995 e gli anni successivi, fatto salvo qualunque incremento risultante dall'ampliamento della Comunità.

11.
Al punto 2, l'accordo quadro stabilisce le percentuali di questo contingente attribuite rispettivamente alla Colombia, al Costa Rica, al Nicaragua e al Venezuela. Tali Stati ricevono il 49,4% del contingente complessivo, mentre alla Repubblica dominicana e agli altri Stati ACP vengono attribuite 90 000 tonnellate per le importazioni non tradizionali, ed il resto spetta agli altri paesi terzi.

12.
Il punto 6 prevede, in particolare, quanto segue:

I paesi fornitori ai quali è stato assegnato un contingente specifico possono rilasciare licenze di esportazione speciali per un quantitativo che può raggiungere il 70% del loro contingente; dette licenze costituiscono una condizione previa per il rilascio, da parte della Comunità, di titoli di importazione di banane provenienti da detti paesi da parte degli operatori della “categoria A” e della “categoria C”.

L'autorizzazione al rilascio delle licenze di esportazione speciali viene concessa dalla Commissione in modo che sia possibile migliorare la regolarità e la stabilità dei rapporti commerciali fra produttori e importatori e a condizione che le licenze di esportazione vengano rilasciate senza discriminazioni fra gli operatori

.

13.
Il punto 7 fissa il dazio doganale applicabile al contingente in misura pari ad ECU 75 per tonnellata.

14.
I punti 10 e 11 così dispongono:

Il presente accordo sarà incorporato nell'elenco della Comunità per l'Uruguay Round.

Il presente accordo contiene una composizione della controversia tra la Colombia, il Costa Rica, il Venezuela, il Nicaragua e la Comunità in ordine al regime comunitario per le banane. Le parti del presente accordo rinunceranno a chiedere l'adozione della relazione su tale questione del gruppo di esperti del GATT

.

15.
I punti 1 e 7 dell'accordo quadro sono stati inseriti nell'allegato LXXX del GATT del 1994, che contiene l'elenco delle concessioni doganali della Comunità. Il GATT del 1994 costituisce, a sua volta, l'allegato 1 A dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Un allegato del detto allegato LXXX riproduce l'accordo quadro.

16.
Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato, all'unanimità, la decisione 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

17.
Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione, sono approvati a nome della Comunità, relativamente alla parte di sua competenza, in particolare, l'Accordo che istituisce l'OMC, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto Accordo, di cui fa parte il GATT del 1994.

18.
Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3290/94, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105). Tale regolamento contiene un allegato XV relativo alle banane, il quale stabilisce che l'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 è modificato nel senso che, per il 1994, il volume del contingente tariffario è fissato in 2 100 000 tonnellate e, per gli anni successivi, in 2 200 000 tonnellate. Nell'ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi sono assoggettate alla riscossione di un dazio doganale di ECU 75 per tonnellata.

19.
Il 1° marzo 1995, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 478/95, che stabilisce modalità d'applicazione complementari del regolamento n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità, e che modifica il regolamento n. 1442/93 (GU L 49, pag. 13). Il regolamento n. 478/95 stabiliva le misure necessarie per l'attuazione, su una base che non fosse più transitoria, dell'accordo quadro.

20.
L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 478/95 prevedeva quanto segue:

Il contingente tariffario per le importazioni delle banane di paesi terzi e [delle] banane ACP non tradizionali, di cui agli articoli 18 e 19 del [regolamento n. 404/93], è suddiviso in quote specifiche assegnate ai paesi o gruppi di paesi indicati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT