Sentenze nº T-203/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Settembre 2003

Data di Resoluzione30 Settembre 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-203/01

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 settembre 2003 (1) «Art. 82 CE - Sistemi di sconti - Abusi»

Nella causa T-203/01,

Manufacture française des pneumatiques Michelin, con sede in Clermont-Ferrand (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Bellis, M. Wellinger, D. Waelbroeck e M. Johnsson, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Barav, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Bandag Inc., con sede in Muscatine, Iowa (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti H. Calvet e R. Saint-Esteben, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 2001, 2002/405/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (COMP/E-2/36.041/PO - Michelin) (GU 2002, L 143, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Politica commerciale della ricorrente nei mercati di cui trattasi

1.
L'attività principale della Manufacture française des pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «ricorrente» o la «Michelin Francia») consiste nella fabbricazione di pneumatici per vari autoveicoli. In Francia essa è presente, in particolare, nella produzione e vendita di pneumatici nuovi e ricostruiti per automezzi pesanti.

2.
Per quanto riguarda i pneumatici nuovi si distingue il mercato dei pneumatici di primo equipaggiamento da quello dei pneumatici di ricambio. I pneumatici di primo equipaggiamento (altresì detti «di primo montaggio») sono venduti dal produttore direttamente all'industria automobilistica, senza ricorrere ad alcun intermediario. I pneumatici di ricambio, invece, sono venduti al consumatore finale principalmente tramite una vasta rete di rivenditori specializzati.

3.
Il fabbisogno di pneumatici per automezzi pesanti non è coperto unicamente dall'offerta di pneumatici nuovi. Infatti, quando la carcassa è in buono stato i pneumatici usati possono essere rigenerati con un nuovo battistrada: trattasi dell'operazione di ricostruzione o rigenerazione.

4.
La presente causa riguarda la politica commerciale condotta dalla ricorrente, in Francia, sui mercati dei pneumatici nuovi di ricambio per automezzi pesanti, da un lato, e, dall'altro, dei pneumatici rigenerati per lo stesso tipo di automezzi. Tale politica includeva i tre elementi seguenti, che verranno esaminati qui di seguito in modo più particolareggiato: le «condizioni generali di prezzo in Francia ai rivenditori professionali», la «convenzione per il rendimento ottimale degli pneumatici per automezzi pesanti Michelin» («convenzione PRO») e la «convenzione di cooperazione professionale e di assistenza [tecnica]» (detta «Club degli amici Michelin»).

Condizioni generali di prezzo in Francia ai rivenditori professionali

5.
Le «condizioni generali di prezzo in Francia ai rivenditori professionali» (in prosieguo: le «condizioni generali») includevano, da un lato, un «prezzo di listino» denominato «tariffario di fatturazione» (tariffario fatturato netto, senza riduzioni o sconti) e, dall'altro, un insieme di riduzioni o abbuoni.

.

6.
Dal 1980 al 1996 gli «sconti» previsti dalle condizioni generali erano suddivisi in tre categorie: gli «sconti quantitativi», gli sconti per la qualità del servizio del rivenditore agli utilizzatori («premio di servizio») e gli sconti in funzione della promozione di articoli nuovi («premio di progresso»; in prosieguo, anche: «premio di progressività»). Gli sconti non erano ottenuti «dietro fattura» ma si percepivano alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

7.
Il sistema degli sconti quantitativi prevedeva un ristorno annuale espresso in una percentuale del volume di affari realizzato presso la ricorrente, la cui aliquota aumentava progressivamente in funzione delle quantità acquistate. Le condizioni generali prevedevano al riguardo tre griglie, in base ai pneumatici presi in considerazione («tutte le categorie», «[grandi opere di] genio civile» e «pneumatici ricostruiti»).

8.
A titolo esemplificativo la griglia «tutte le categorie» includeva, nel 1995, 47 scaglioni. Le percentuali di sconto variavano dal 7,5% per un fatturato di franchi francesi (FRF) 9000 al 13% per un fatturato superiore a 22 milioni di FRF. Le categorie «[grandi opere di] genio civile» e «pneumatici ricostruiti» avevano ciascuna la propria «griglia». Ad esempio, nel 1995 gli sconti variavano, nel caso dei pneumatici ricostruiti, dal 2% per un fatturato di oltre FRF 7000 al 6% per un volume d'affari superiore a 3,92 milioni di FRF.

9.
Nel 1995 e nel 1996 le condizioni generali prevedevano, a certe condizioni, tre anticipi sugli sconti quantitativi, versati rispettivamente a maggio, settembre e dicembre dell'esercizio in corso.

10.
Il «premio di servizio» remunerava il rivenditore specializzato per il miglioramento del suo equipaggiamento e del suo servizio post vendita. Per ottenere tale premio, doveva essere stato realizzato nel corso dell'anno un fatturato annuo minimo con la ricorrente. Tale fatturato veniva fissato nella misura di FRF 160 000 nel 1980 e di FRF 205 000 nel 1985. In seguito è stato stabilito pari a FRF 50 000, per passare a FRF 45 000 nel 1995 e nel 1996. L'aliquota del premio, fissato all'inizio dell'anno mediante una convenzione annuale con il rivenditore in un documento denominato «premio di servizio», era stabilita in funzione del rispetto degli impegni assunti dal rivenditore in una serie di settori. Ogni impegno corrispondeva ad un certo numero di punti e il superamento di determinate soglie di punteggio conferiva il diritto a un premio corrispondente a una percentuale del fatturato realizzato con la ricorrente relativo a tutte le categorie di pneumatici. Tale percentuale arrivava fino l'1,5% per il periodo compreso tra il 1980 e il 1991, e fino al 2,25% per il periodo compreso tra il 1992 e il 1996. Il «punteggio» massimo era di 35 punti e il premio massimo risultava acquisito a partire da un «punteggio» di 31 punti su 35. Tra gli impegni a fronte dei quali potevano essere ottenuti punti figuravano quello di promuovere la vendita di nuovi prodotti della ricorrente e di fornire informazioni sul mercato alla ricorrente. Il rivenditore otteneva un punto supplementare se faceva sistematicamente ricostruire le carcasse Michelin presso la Michelin Francia. Nel 1996 era richiesta la realizzazione sistematica presso la ricorrente soltanto della prima ricostruzione delle carcasse Michelin. Il premio di servizio è stato abolito dal 1997.

11.
Il «premio di progressività» era inteso a ricompensare i rivenditori che accettavano all'inizio dell'anno di impegnarsi per iscritto a superare una base minima (espressa in numeri di copertoni acquistati nel corso dell'anno), fissata di comune accordo, in funzione dell'attività precedente e delle prospettive future, e che riuscivano a mantenere tale impegno. La base era proposta tutti gli anni ed era oggetto di un negoziato con il rivenditore. Nel 1995 e nel 1996 un superamento superiore o pari al 20% della base consentiva l'accesso a un'aliquota di premio pari al 2 o al 2,5%, applicata alla totalità del fatturato globale per automezzi pesanti realizzato con la ricorrente.

12.
Inoltre, i rivenditori che durante due esercizi consecutivi superavano un determinato tetto di fatturato con la ricorrente ottenevano il diritto di negoziare una «convenzione di cooperazione commerciale» (detta «convenzione individuale») da cui scaturiva il diritto a riduzioni supplementari. Dal 1993 al 1996 tra 16 e 18 importanti rivenditori hanno firmato questo tipo di convenzione.

13.
A partire dal 1997 la ricorrente ha modificato sensibilmente le sue condizioni commerciali nei confronti dei rivenditori. Per quanto riguarda i pneumatici nuovi per automezzi pesanti, le principali modifiche sono state l'eliminazione degli sconti quantitativi, del premio di servizio e del premio di progresso, nonché la comparsa di nuove categorie di riduzioni: gli «sconti su fattura», il «premio per obiettivo raggiunto», gli «sconti di fine anno» e uno «sconto multiprodotto». Tali riduzioni sono state applicate nel corso del 1997 e del 1998. A partire dal 1997 la parte più consistente degli «sconti» , in precedenza versati alla fine di febbraio dell'anno successivo al periodo di riferimento, è stata «ricaricata in fattura».

14.
Gli sconti su fattura (oscillanti tra il 15% e il 19%) venivano concessi in funzione del numero di copertoni nuovi «per automezzi pesanti/lavori pubblici/[piccole opere di] genio civile» acquistati nel corso dell'anno precedente, della media degli acquisti dei due anni precedenti o ancora della media degli acquisti dei tre anni precedenti, secondo la soluzione più favorevole per il rivenditore.

15.
I rivenditori che desideravano ottenere sconti su fattura superiori all'importo cui avessero avuto diritto in forza di loro prestazioni anteriori avrebbero dovuto firmare un contratto per il raggiungimento di un obiettivo, fissato di comune accordo con la ricorrente e che doveva prendere in considerazione il potenziale del rivenditore e l'evoluzione prevedibile del mercato. Lo sconto su fattura che poteva essere ottenuto corrispondeva quindi alla fascia in cui si situava l'impegno assunto dal rivenditore.

16.
I rivenditori che avevano firmato un contratto per il raggiungimento di un obiettivo ottenevano nel 1997 un «premio per obiettivo raggiunto» del 2% sul fatturato netto annuo, pagato alla fine di febbraio, se l'obiettivo veniva conseguito...

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