Sentenze nº T-346/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Settembre 2003

Data di Resoluzione30 Settembre 2003
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-346/02

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

30 settembre 2003 (1) «Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione di rinvio alle autorità nazionali - Nozione di mercato distinto»

Nelle cause riunite T-346/02 e T-347/02,

Cableuropa SA, con sede in Madrid,

Región de Murcia de Cable SA, con sede in Murcia (Spagna),

Valencia de Cable SA, con sede in Madrid,

Mediterránea Sur Sistemas de Cable SA, con sede in Alicante (Spagna),

Mediterránea Norte Sistemas de Cable SA, con sede in Castellón (Spagna),

rappresentate dagli avv.ti L. Castresana Sánchez e G. Samaniego Bordiu, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti nella causa T-346/02,

Aunacable SA, con sede in Madrid,

rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e N. Lacalle Mangas,

Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León (Retecal) SA, con sede in Boecilli (Spagna),

Euskaltel SA, con sede in Zamudio-Bizkaia (Spagna),

Telecable de Avilés SA, con sede in Avilés (Spagna),

Telecable de Oviedo SA, con sede in Oviedo (Spagna),

Telecable de Gijón SA, con sede in Gijón (Spagna),

R Cable y Telecomunicaciones Galicia SA, con sede in La Coruña (Spagna),

Tenaria SA, con sede in Cordovilla (Spagna),

rappresentate dall'avv. J. Jiménez Laiglesia,

ricorrenti nella causa T-347/02,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

da

Sogecable SA, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti S. Martínez Lage e H. Brokelmann,

da

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital), con sede in Madrid,

e da

Telefónica de Contenidos SAU, con sede in Madrid,

rappresentate dagli avv.ti M. Merola e S. Moreno Sánchez,

intervenienti,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 2002, che rinvia l'esame dell'operazione di concentrazione per la fusione delle società DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) e Sogecable SA alle autorità garanti della concorrenza spagnole, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (caso COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital).

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, e dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell'11 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), come rettificato (GU 1990, L 257, pag. 13), e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), prevede un sistema di controllo da parte della Commissione delle operazioni di concentrazione che hanno una «dimensione comunitaria» ai sensi dell'art. 1, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89.

2.
L'art. 9 del regolamento n. 4064/89 consente alla Commissione di rinviare agli Stati membri l'esame di una operazione di concentrazione. Tale disposizione prevede in particolare quanto segue:

1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione:

a) minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o

b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.

Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.

Se uno Stato membro informa la Commissione che una operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.

(...)

7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

(...)

.

Le imprese interessate

3.
La Cableuropa SA (in prosieguo: la «Cableuropa»), prima ricorrente nella causa T-346/02, è un'impresa che opera nel settore delle telecomunicazioni via cavo (in prosieguo: «operatore via cavo»), attiva in particolare nel mercato della televisione a pagamento in Spagna, e che detiene la maggioranza delle azioni delle altre ricorrenti nella presente causa, ossia la Región de Murcia de Cable SA, la Valencia de Cable SA, la Mediterránea Sur Sistemas de Cable SA e la Mediterránea Norte Sistemas de Cable SA, che sono parimenti operatori via cavo attivi in Spagna.

4.
La Aunacable SA (in prosieguo: la «Aunacable»), prima ricorrente nella causa T-347/02, è una società che raggruppa cinque operatori via cavo attivi in Spagna, ossia la Able en Aragon, la Canarias Telecom nelle isole Canarie, la Madritel a Madrid, la Menta in Catalogna e la Supercable nella gran parte dell'Andalusia. Le altre ricorrenti nella presente causa sono operatori via cavo regionali (in prosieguo: «operatori via cavo regionali»), anch'essi attivi in Spagna.

5.
La Sogecable SA (in prosieguo: la «Sogecable») è una società per azioni le cui attività consistono essenzialmente nella gestione e nello sfruttamento di un canale televisivo analogico a pagamento (Canal+) nel mercato spagnolo. La Sogecable gestisce parimenti una piattaforma televisiva digitale via satellite, la Canalsatélite Digital, di cui essa controlla l'83,25%. Le sue attività comprendono inoltre la fornitura di servizi tecnici e la gestione del servizio di abbonamento, la produzione e la vendita di canali televisivi tematici, la produzione, la distribuzione e la proiezione di film, l'acquisizione e la vendita di diritti sportivi. La Sogecable, tramite Canal+ e Canalsatélite Digital, è il maggiore operatore nel settore della televisione a pagamento in Spagna.

6.
A seguito dell'accordo siglato il 28 giugno 1999 tra gli azionisti della Promotora de Informaciones SA (in prosieguo: la «Prisa») e del gruppo Canal+ SA (in prosieguo: il «gruppo Canal+»), e aggiornato nel 2002, la Sogecable è controllata congiuntamente da queste due società, ciascuna delle quali detiene il 21,27% delle azioni, mentre le rimanenti azioni sono possedute da diversi azionisti di minoranza e distribuite in borsa. La Prisa è un gruppo spagnolo, attivo nell'ambito dei mezzi di comunicazione, che ha interessi nei settori della stampa, dell'editoria, della radio e della televisione a pagamento. Il gruppo Canal+ dirige la divisione europea del cinema e della televisione del gruppo Vivendi Universal (in prosieguo: il «Vivendi»). Quest'ultimo esercita la propria attività nei settori della musica, della televisione e del cinema, delle telecomunicazioni, dell'internet, dell'editoria e dell'ambiente.

7.
La DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (in prosieguo: la «Vía Digital») gestisce e sfrutta una piattaforma televisiva digitale nel mercato spagnolo. Essa è parimenti attiva nella produzione, acquisto, vendita, riproduzione, distribuzione e proiezione di ogni tipo di opera audiovisiva. E' inoltre il secondo operatore nel settore della televisione multicanale a pagamento in Spagna.

8.
La Vía Digital è controllata dalla Telefónica de Contenidos SAU (in prosieguo: la «Telefónica de Contenidos»), società la cui ragione sociale...

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