Sentenze nº T-346/02 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Settembre 2003
Data di Resoluzione | 30 Settembre 2003 |
Emittente | Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee |
Numero di Risoluzione | T-346/02 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 settembre 2003 (1) «Concorrenza - Controllo delle concentrazioni tra imprese - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione di rinvio alle autorità nazionali - Nozione di mercato distinto»
Nelle cause riunite T-346/02 e T-347/02,
Cableuropa SA, con sede in Madrid,
Región de Murcia de Cable SA, con sede in Murcia (Spagna),
Valencia de Cable SA, con sede in Madrid,
Mediterránea Sur Sistemas de Cable SA, con sede in Alicante (Spagna),
Mediterránea Norte Sistemas de Cable SA, con sede in Castellón (Spagna),
rappresentate dagli avv.ti L. Castresana Sánchez e G. Samaniego Bordiu, con domicilio eletto in Lussemburgo,
Aunacable SA, con sede in Madrid,
rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras e N. Lacalle Mangas,
Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León (Retecal) SA, con sede in Boecilli (Spagna),
Euskaltel SA, con sede in Zamudio-Bizkaia (Spagna),
Telecable de Avilés SA, con sede in Avilés (Spagna),
Telecable de Oviedo SA, con sede in Oviedo (Spagna),
Telecable de Gijón SA, con sede in Gijón (Spagna),
R Cable y Telecomunicaciones Galicia SA, con sede in La Coruña (Spagna),
Tenaria SA, con sede in Cordovilla (Spagna),
rappresentate dall'avv. J. Jiménez Laiglesia,
ricorrenti nella causa T-347/02,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
da
Sogecable SA, con sede in Madrid, rappresentata dagli avv.ti S. Martínez Lage e H. Brokelmann,
da
DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital), con sede in Madrid,
e da
Telefónica de Contenidos SAU, con sede in Madrid,
rappresentate dagli avv.ti M. Merola e S. Moreno Sánchez,
intervenienti,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 agosto 2002, che rinvia l'esame dell'operazione di concentrazione per la fusione delle società DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (Vía Digital) e Sogecable SA alle autorità garanti della concorrenza spagnole, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (caso COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital).
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, e dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale dell'11 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1. La Commissione può, mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri Stati membri, rinviare alle autorità competenti dello Stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.
2. Entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno Stato membro può comunicare alla Commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione:
a) minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, o
b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del mercato comune.
3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:
a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o
b) rinvia il caso, interamente o in parte, alle autorità competenti dello Stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto Stato.
Se, al contrario, la Commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo Stato membro interessato.
Se uno Stato membro informa la Commissione che una operazione di concentrazione incide sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno del suo territorio, che non costituisce una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione rinvia tutto il caso o la parte di esso riguardante detto mercato distinto, se essa ritiene che un tale mercato distinto è interessato.
(...)
7. Il mercato geografico di riferimento è costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. In questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.
8. Per l'applicazione del presente articolo, lo Stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.
(...)
.
Le imprese interessate
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA