Sentenze nº T-251/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 20 Novembre 2002

Data di Resoluzione20 Novembre 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-251/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

20 novembre 2002 (1) «Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Modifica di una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune - Restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione della concentrazione (“Restrizioni accessorie”) - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Atti impugnabili - Interesse ad agire - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Motivazione»

Nella causa T-251/00,

Lagardère SCA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. A. Winckler, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Canal+ SA, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti J.-P. de La Laurencie e P.-M. Louis, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils e F. Lelièvre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 luglio 2000, recante modifica della decisione della Commissione 22 giugno 2000, che dichiara alcune operazioni di concentrazione compatibili con il mercato comune e con il funzionamento dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (casi COMP/JV40 - Canal+/Lagardère e COMP/JV47 - Canal+/Lagardère/Liberty Media),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 9 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo e fatti

1.
L'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, quale rettificato, GU 1990, L 257, pag. 13, e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), prevede:

La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.

(...)

b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

(...)

.

2.
L'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), adottato specificamente in base all'art. 23, primo comma, del regolamento n. 4064/89, prevede che le «notificazioni [delle operazioni di concentrazione] contengono le informazioni e i documenti richiesti nel formulario CO», il cui modello figura nell'allegato al regolamento n. 447/98. Al punto 11.1 del formulario CO viene indicato che «[s]e i partecipanti alla concentrazione o altre parti interessate (...) accettano restrizioni accessorie che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, queste vanno valutate congiuntamente con l'operazione di concentrazione». In tale contesto, le parti dell'operazione di concentrazione sono invitate a «individuare ciascuna delle restrizioni accessorie contenute negli accordi trasmessi con la notifica, delle quali si chiede la valutazione congiuntamente con l'operazione di concentrazione», e a «spiegare perché [tali restrizioni] siano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione».

3.
In una comunicazione del 14 agosto 1990, relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU C 203, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle restrizioni accessorie»), la Commissione forniva alcune indicazioni sull'interpretazione da essa data alla nozione di restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessaria, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), secondo comma, del regolamento n. 4064/89.

4.
Il 16 maggio 2000, la Lagardère SCA (in prosieguo: la «Lagardère»), la Canal+ SA (in prosieguo: la «Canal+») e la Liberty Media Corporation (in prosieguo: la «Liberty») notificavano due operazioni di concentrazione. Tali operazioni riguardavano, da un lato, l'acquisizione da parte della Lagardère di un controllo congiunto sulla società Multithématiques assieme alla Canal + e alla Liberty e la costituzione di società comuni con parità di quote tra la Lagardère e la Multithématiques al fine dell'edizione comune di canali tematici e, dall'altro, l'acquisizione da parte della Lagardère di un controllo congiunto unitamente alla Canal+ sulla CanalSatellite e la costituzione di due imprese comuni tra la Lagardère e la Canal+ riguardanti rispettivamente l'edizione di canali tematici («JV 1») e di servizi interattivi («JV 2»).

5.
Inoltre, riferendosi all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 447/98 e al punto 11.1 del «formulario CO», i partecipanti alla concentrazione hanno altresì notificato diverse clausole contrattuali che, secondo le stesse, dovevano essere considerate come restrizioni direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: le «restrizioni accessorie»).

6.
Il 22 giugno 2000, in applicazione della procedura di decisione delegata, la sig.ra Schreyer, membro della Commissione, adottava la decisione della Commissione relativa alle operazioni di concentrazione notificate (in prosieguo: la «decisione 22 giugno 2000»). Nello stesso giorno questa decisione era notificata ai partecipanti alla concentrazione. Il dispositivo di tale decisione è formulato come segue:

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ha deciso di non opporsi [alle operazioni notificate] e di dichiararle compatibili con il mercato comune e con l'accordo SEE. Tale decisione è adottata in base all'art. 6, n. 1, lett. b), del [regolamento n. 4064/89]

.

7.
Le parti concordano sul fatto che la decisione 22 giugno 2000 è intervenuta l'ultimo giorno del termine previsto dal combinato disposto dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89 e degli artt. 6, n. 4, 7, nn. 4 e 8, 8 e 23 del regolamento n. 447/98 (in prosieguo: il «termine previsto dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 4064/89»).

8.
Ai punti 54-66 della motivazione della decisione 22 giugno 2000, la Commissione prende posizione sulle diverse clausole contrattuali notificate dai partecipanti alla concentrazione, considerandole direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. La Commissione riconosce alcune clausole come accessorie alla realizzazione delle operazioni per tutto il periodo indicato nella notifica (clausole di preferenza per la progettazione e la realizzazione di un canale tematico o di un servizio di televisione interattiva). Altre clausole sono considerate accessorie ma per un periodo più breve di quello indicato nella notifica (clausola di non concorrenza relativa alla commercializzazione via satellite di un insieme di servizi e clausola che vieta di realizzare un progetto analogo). Le altre clausole comunicate dalle parti vengono qualificate come restrizioni non accessorie alla concentrazione.

9.
Il 7 luglio 2000, i partecipanti alla concentrazione apprendevano, in via informale e incidentale, che la Commissione stava predisponendo una nuova decisione relativa alle operazioni di concentrazione notificate.

10.
Il 10 luglio 2000, la Commissione notificava ai partecipanti alla concentrazione una sua decisione che modificava la decisione 22 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione 10 luglio 2000», o la «decisione impugnata»). Nella parte introduttiva di tale decisione, sottoscritta dal sig. Monti, membro della Commissione, è indicato:

[In seguito a] un errore di manipolazione, il testo della decisione 22 giugno 2000 (...) che è stato firmato e che vi è stato notificato, era errato. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di apportarvi alcune modifiche testuali

.

11.
La decisione impugnata determina, da una parte, la sostituzione di una serie di parole nella motivazione della decisione 22 giugno 2000 e, dall'altra, la modifica integrale del testo di cui ai punti 58-67 della detta motivazione, riguardante la valutazione delle restrizioni notificate come direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni di concentrazione e ad essa necessarie. Dalla decisione 10 luglio 2000 risulta che, ad eccezione di una delle clausole di preferenza (v. supra, punto 8), il cui carattere accessorio è confermato, sebbene per un periodo più breve rispetto a quello indicato nella notifica, tutte le restrizioni comunicate con la notifica delle operazioni di concentrazione sono considerate come non accessorie a tali operazioni. Di contro, il dispositivo della decisione 22 giugno 2000 non è stato modificato.

12.
Il 13 luglio 2000, i legali della Lagardère e della Canal+ hanno inviato una lettera al sig. Monti per comunicargli la loro posizione relativamente alla decisione 10 luglio 2000. Essi sottolineano:

[G]iuridicamente, il nuovo testo della Commissione datato 10 luglio 2000 non può comportare alcuna conseguenza per le parti che hanno provveduto alla notifica, tenuto conto che il termine previsto dall'art. 10 del regolamento n. 4064/89 risulta attualmente da tempo scaduto. Tale atto è pertanto inesistente: la decisione della Commissione che abbiamo ricevuto il 22 giugno 2000 è e resta la sola adottata validamente in base alla nostra notifica del 16 maggio 2000

.

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