Sentenze nº T-365/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 11 Giugno 2002

Data di Resoluzione11 Giugno 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-365/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 giugno 2002 (1) «Appalti pubblici - Trasporto di persone in autoveicoli con autista in occasione delle sessioni del Parlamento a Strasburgo - Conformità al diritto francese»

Nella causa T-365/00,

Alsace International Car Service SARL (AICS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dagli avv. J.C. Fourgoux e J.L. Fourgoux, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. O. Caisou-Rousseau e D. Peterheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso relativo, da una parte, alla domanda di annullamento della decisione del Parlamento 4 ottobre 2000 con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente del 5 settembre 2000 concernente la validità del contratto concluso tra il Parlamento e la Coopérative Taxi 13 e, dall'altra, alla domanda di risarcimento del preteso danno subìto a seguito di tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1.
La ricorrente è una società di noleggio di autovetture con autista avente sede a Strasburgo.

2.

Il 23 marzo 1995 il Parlamento concludeva con l'Associazione centrale dei tassisti della comunità urbana di Strasburgo - Taxi 13 (in prosieguo: l'«ACATS Taxi 13») un contratto per il trasporto di persone in autovetture prive di segni di riconoscimento con autista, in occasione delle sessioni parlamentari a Strasburgo.

3.
Tale attività di trasporto di persone dava luogo a procedimenti penali avviati, nel 1998, dal procuratore presso il Tribunal de grande instance di Strasburgo nei confronti di parecchi dirigenti e soci dell'ACATS Taxi 13 per abuso di fiducia, lavoro clandestino ed esercizio illegale dell'attività di trasporto di persone su strada.

4.
Il 13 novembre 1998 il Parlamento e l'ACATS Taxi 13 decidevano di risolvere il loro contratto a far data dal 23 marzo 1999. Un nuovo soggetto denominato Coopérative Taxi 13, costituito il 12 ottobre 1998, subentrava all'ACATS Taxi 13 nell'esecuzione di tale contratto fino alla sua scadenza.

5.
Il 27 gennaio 1999 il Parlamento apriva una procedura di aggiudicazione di appalto (bando di gara n. 99/S 18-8765/FR) per il trasporto di persone (deputati, funzionari o invitati del Parlamento) in autoveicoli privi di segni di riconoscimento con autista, a prezzi forfettari, in occasione delle sessioni parlamentari a Strasburgo. E' pacifico che questi servizi sono, di fatto, identici a quelli precedentemente forniti al Parlamento dall'ACATS Taxi 13.

6.
Il 10 febbraio 1999 la ricorrente presentava un'offerta al Parlamento criticando contestualmente le condizioni della gara d'appalto. Essa lamentava che tali condizioni potrebbero essere soddisfatte unicamente da un offerente associato a tassisti indipendenti che contravvengano alla legge francese. Essa sosteneva, in particolare, che solo un'impresa che svolge attività di autorimessa (servizio limousine - autovettura di noleggio da rimessa) sarebbe in grado di soddisfare le richieste del Parlamento nel rispetto della normativa applicabile al settore del trasporto di persone a titolo oneroso.

7.
Il Parlamento attribuiva infine l'appalto controverso alla Coopérative Taxi 13, concludendo con essa un contratto in data 31 marzo 1999 (in prosieguo: il «contratto del 31 marzo 1990»).

8.
Il 7 aprile 1999 il Parlamento informava la ricorrente di aver respinto la sua offerta. L'8 giugno 1999 la ricorrente proponeva ricorso (in prosieguo: la «causa T-139/99») contro tale decisione. Essa lamentava, in sostanza, che la propria offerta era stata esclusa a vantaggio di professionisti - i conducenti di taxi - soggetti ad uno statuto e ad una normativa specifica che vietava loro di offrire e di prestare i servizi di trasporto controversi con taxi privi di segni di riconoscimento.

9.
Il Tribunale respingeva tale ricorso con sentenza 6 luglio 2000, causa T-139/99, AICS/Parlamento (Racc. pag. II-2849; in prosieguo: la «sentenza 6 luglio 2000»).

10.
Con ordinanza 21 giugno 2001, causa C-330/00 P, AICS/Parlamento (Racc. pag. I-4809), la Corte respingeva il ricorso avverso la sentenza di primo grado proposto dall'AICS.

11.
A conclusione dei procedimenti penali avviati nel 1998 (v. precedente punto 3), il Tribunal correctionnel di Strasburgo accertava, con sentenza 7 aprile 2000, due distinte infrazioni a carico dei trenta tassisti indipendenti soci dell'ACATS Taxi 13 che avevano prestato servizi di trasporto al Parlamento, vale a dire il reato di «prestazione di attività lavorativa dissimulata», da un lato, e quello di «esercizio di attività di trasporto pubblico di persone su strada senza iscrizione nel registro dei trasportatori», dall'altro.

12.
La ricorrente inviava copia di tale sentenza al presidente del Parlamento, con lettera 15 giugno 2000, richiamando la sua attenzione sulla reiterazione delle pratiche censurate dal Tribunal correctionnel di Strasburgo constatata in occasione della sessione parlamentare del mese di giugno 2000. La ricorrente asseriva, inoltre, di auspicare la cessazione di tali pratiche illecite.

13.
Il presidente del Parlamento le rispondeva, in data 1° settembre 2000, precisando che la sentenza del Tribunal correctionnel di Strasburgo era stata pronunziata contro i tassisti indipendenti soci dell'ACATS Taxi 13, soggetto giuridicamente distinto dalla Coopérative Taxi 13 alla quale il Parlamento, da allora, affidava il servizio di trasporto controverso. Dopo aver ricordato alla ricorrente che il suo ricorso era stato respinto con sentenza 6 luglio 2000, il presidente del Parlamento aggiungeva quanto segue:

Il Parlamento europeo ritiene che il contratto attualmente in vigore non violi la legislazione francese e posso assicurarvi che l'istituzione da me presieduta veglia con la massima attenzione a che l'esecuzione del contratto resti conforme alla normativa applicabile

.

14.
Con lettera 5 settembre 2000, a conclusione di un'analisi dettagliata della legislazione francese pertinente, la ricorrente chiedeva al presidente del Parlamento «di risolvere da [quel momento] il contratto [con la Coopérative] Taxi 13 e di procedere alla sua attribuzione [a proprio vantaggio] oppure ad una nuova gara d'appalto, con l'esclusione evidentemente di ogni offerta di tassisti indipendenti o di gruppi di tassisti indipendenti, così da ammettere a concorrere solo imprese in grado di eseguire lecitamente le prestazioni».

15.
Con lettera 4 ottobre 2000 (in prosieguo: l'«atto impugnato»), il presidente del Parlamento respingeva questa richiesta nei termini seguenti:

(...) Tengo a precisarVi che [il Parlamento ha] preso attentamente conoscenza delle decisioni pronunciate da[l Tribunale di primo grado delle Comunità europee] e dal Tribunal de grande instance di Strasburgo.

Vi confermo a questo riguardo che, poiché la regolarità dell'aggiudicazione del nuovo contratto d'appalto alla Coopérative Taxi 13 è stata confermata dal Tribunale di primo grado e poiché gli inadempimenti accertati dal Tribunal de grande instance nei confronti dell'Association Taxi 13 non si riscontrano più per quanto riguarda la Coopérative Taxi 13, il Parlamento europeo ritiene che l'esecuzione del contratto sia conforme alla legislazione francese.

(...)

La variazione intervenuta è, evidentemente, l'iscrizione di tale nuova società nel registro del commercio e nel registro dei trasportatori su strada. Quanto all'utilizzazione degli autoveicoli privi di segni di riconoscimento, ho chiesto ai miei servizi di verificare che, quando vengono utilizzati per il trasporto dei parlamentari, i detti autoveicoli non beneficino dei vari vantaggi che la normativa concede solo ai taxi.

Vi preciso, infine, che è stato verificato che gli autisti della Coopérative Taxi 13 sono debitamente coperti da assicurazione quando prestano attività per il Parlamento europeo.

(...)

.

Procedimento

16.
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 novembre 2000, l'AICS ha proposto il presente ricorso.

17.
Con atto depositato in cancelleria il 1° febbraio 2000, il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura.

18.
Con ordinanza del Tribunale 8 maggio 2001 l'eccezione d'irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

19.
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e di rivolgere alle parti taluni quesiti scritti. Le parti hanno risposto a questi ultimi nel termine impartito.

20.
Le difese orali e le risposte delle parti ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 5 febbraio 2002.

Conclusioni delle parti

21.
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l'atto impugnato;

- condannare il Parlamento a risarcire il danno cagionato da tale atto;

- condannare il Parlamento alle spese.

22.
Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

23.
A sostegno della sua eccezione d'irricevibilità il Parlamento deduce due motivi.

24.
In via principale il Parlamento considera che il presente ricorso, pur presentandosi in forma di ricorso di annullamento, è diretto in realtà ad ottenere la risoluzione del contratto del 31 marzo 1999 ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione del contratto d'appalto alla Coopérative Taxi 13. L'atto impugnato non produrrebbe effetti giuridici; lungi dal costituire una...

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