Sentenze nº T-232/00 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 13 Giugno 2002

Data di Resoluzione13 Giugno 2002
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-232/00

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

13 giugno 2002 (1) «Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Mancata presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione - Regola 18, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T-232/00,

Chef Revival USA Inc., con sede in Lodi, New Jersey (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. N. Jenkins, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. von Mühlendahl, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Joachín Massagué Marín, residente a Sabadell (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio Gonzáles, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2000,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 10 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
L'art. 42, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, stabilisce:

1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8 (...).

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione

.

2.
Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 sono così formulati:

«Articolo 73

Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

Articolo 74

Esame d'ufficio dei fatti
  1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

  2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

    3.
    Le regole 15-18, 20, 71 e 96 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sono così formulate:

    «Regola 15

    Contenuto dell'atto di opposizione
  3. (...)

  4. L'atto di opposizione deve contenere:

    a) riguardo alla domanda contro cui viene proposta opposizione (...);

    b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione (...);

    c) riguardo all'opponente (...);

    d) l'indicazione dei motivi su cui si fonda l'opposizione.

    (...)

    Regola 16

    Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione
  5. L'atto di opposizione può contenere indicazioni relative ai fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione stessa, corredate dei relativi documenti d'appoggio.

  6. Se l'opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l'atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. (...)

  7. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti d'appoggio di cui al paragrafo 1 nonché le prove di cui al paragrafo 2 possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilita dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.

    Regola 17

    Uso delle lingue nella procedura di opposizione
  8. Se l'atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell'Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, l'opponente deve fornire una traduzione dell'atto di opposizione in una di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione.

  9. Se le prove a sostegno dell'opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate nella lingua della procedura d'opposizione, l'opponente deve fornire una traduzione in tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.

    (...)

    Regola 18

    Rigetto dell'opposizione per inammissibilità
  10. Se accerta che l'opposizione non è conforme all'art. 42 del regolamento [n. 40/94], o che l'atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l'opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l'opposizione viene proposta, l'Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempreché le irregolarità non siano state sanate, entro la scadenza del termine di opposizione. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l'opposizione si considera non proposta. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine per l'opposizione, la tassa d'opposizione viene restituita alla parte opponente.

  11. Se accerta che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento [n. 40/94] o delle presenti regole, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile.

    (...)

    Regola 20

    Esame dell'opposizione
  12. (...)

  13. L'Ufficio invita l'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell'atto di opposizione. Ogni comunicazione dell'opponente viene trasmessa al richiedente per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall'Ufficio.

  14. Se il richiedente non presenta osservazioni, l'Ufficio può decidere sull'opposizione in base ai documenti di cui dispone.

    (...)

    Regola 71

    Durata dei termini
  15. I termini che in forza del regolamento [n. 40/94] o della presente regola devono essere indicati dall'Ufficio, non possono essere inferiori ad un mese (...). Se le circostanze lo giustificano, l'Ufficio può prorogare i termini su richiesta dell'interessato presentata prima della scadenza del termine originario.

    (...)

    Regola 96

    Procedura scritta
  16. (...)

  17. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l'Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell'Ufficio».

    Antefatti della controversia

    4.
    Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

    5.
    Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef e da diversi elementi grafici.

    6.
    I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 8, 21 e 25 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione che segue:

    - Classe 8: «Articoli di coltelleria; coltelli da cucina»,

    - Classe 21: «Piccoli utensili e recipienti per la casa»,

    - Classe 25: «Articoli di abbigliamento; stivali, scarpe e pantofole; articoli di abbigliamento concepiti per essere utilizzati da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e di bevande; cappotti, giacche, tuniche, pantaloni, shorts, gonne-pantaloni, camicie, T-shirts, panciotti, bluse, grembiuli, cravatte, cravatte a farfalla, fazzoletti da collo, cappelli, berretti, fasce in tessuto, cinture, zoccoli e scarpe, tutti concepiti per essere utilizzate da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e bevande».

    7.
    La domanda è stata depositata in lingua inglese. Il francese è stato indicato come seconda lingua ai sensi dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94.

    8.
    Il 1° settembre 1997 la domanda è stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.

    9.
    Il 27 ottobre 1997 il sig. J. Massagué Marín (in prosieguo: l'«opponente») ha depositato, in lingua spagnola, un atto di opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94.

    10.
    L'opposizione era basata su un marchio registrato precedentemente in Spagna. Si tratta di un...

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